Corte di Appello Penale di Napoli sez. II, ord. 7 dicembre 2016, n. 654

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giur
Rivista penale 2/2017
MERITO
che sia il piccolo P., sentito in sede di incidente probatorio,
che la madre del piccolo Cri. si sono spesi solo in elogi nei
confronti della maestra X alla quale tributano riconoscen-
za per il lavoro svolto e le energie profuse nell’insegna-
mento in considerazione dei risultati fatti conseguire ai
suoi alunni;
invero il piccolo P. rimpiangeva la maestra X poiché,
usando il diverso linguaggio dei bimbi della sua età, de-
scrittivo, ma connotato da semplicità, esprimeva in diver-
si passi dell’audizione, la sua gratitudine ed il rimpianto,
avendola apprezzata per la competenza e le modalità di-
dattiche; sotto altro aspetto viene in considerazione pro-
prio la deposizione della signora P. N., madre del piccolo
Cri., la quale senza fare alcun accenno all’episodio indica-
to in contestazione, in sede di istruttoria dibattimentale
nella quale è stata sentita in qualità di teste, si è parimenti
spesa in elogi per la maestra cui tributa ampia riconoscen-
za per il lavoro svolto; costi riferiva che il f‌igliolo, giunto
in Italia nel 2010, quando aveva iniziato a frequentare la
scuola non conosceva affatto la lingua italiana e, tuttavia,
alla f‌ine dell’anno aveva preso dei bei voti anche grazie
all’impegno della X, aggiungeva altresì che il f‌igliolo negli
anni nei quali aveva frequentato l’Istituto era sempre sta-
to tranquillo, senza mai mostrare stati d’animo connotati
da paura.
La circostanza che siano state proferite simili frasi non
viene esposta nemmeno dalla teste della Parte Pubblica F.,
presente al momento dell’accaduto, ella, infatti, ricordava
che l’alunno di nazionalità albanese incolpato dalla mae-
stra della marachella era stato richiesto di ammettere il
fatto con le parole: “Sei stato tu, sei stato tu, voglio sapere
chi è stato” e lui ammettendo di essere il responsabile, era
scoppiato a piangere.
Sulla base di tali dati il Tribunale non può che stimare
carente la prova del fatto indicato al punto 8 dell’imputa-
zione; la circostanza che proprio la p.o. abbia dichiarato
quanto sopra, pare elemento diff‌icilmente superabile, po-
sto altresì che chiari elementi di conferma della versione
indicata in contestazione non emergono dall’ampio com-
pendio accusatorio; sulla base di tali elementi si impone
la pronuncia della declaratoria di assoluzione indicata in
dispositivo.
Concessione delle circostanze attenuanti generiche –
Giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee –
Motivazione
Il Tribunale, come risulta dal dispositivo, stima sussi-
stere l’aggravante contestata in ragione dei dati di fatto re-
lativi alle vicende per le quali è processo, invero la stessa
non è stata esclusa, la decisione merita tuttavia le seguen-
ti precisazioni in ragione della peculiarità del fatto che ha
visto coinvolto il piccolo A.; invero se nel caso di cui al pun-
to 6 dell’imputazione è da stimarsi indubbia la circostanza
che il fatto posto in essere dall’imputata sia stato facilitato
dalla qualità rivestita in quanto costei era insegnante del
D.G., aff‌idato alle sue cure, deve darsi atto che tale qualità
la si stima sussistente anche nel caso del piccolo A., atteso
che la sua maestra C. D. aveva chiesto aiuto ad E. aff‌inchè
riducesse il piccolo alla ragione atteso che questi urinava
davanti ai compagni di classe, di modo che non può che
stimarsi essere stato trasferito il rapporto di disciplina che
è alla base del reato ritenuto di cui all’art. 571 c.p. dall’o-
riginaria titolare all’imputata; si reputano concedibili le
circostanze attenuanti generiche; il Tribunale non ignora
l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secon-
do il quale le stesse sono concedibili non in ragione non
solo dello stato di incensuratezza dell’imputata, essendo
necessario dare atto degli elementi concreti suscettibili di
positivo apprezzamento da parte del Tribunale, in tal sen-
so l’obbligo di motivare adeguatamente sia in ordine alla
concessione delle circostanze attenuanti generiche che al
giudizio di bilanciamento tra circostanze che nel caso di
specie sono eterogenee, come noto, si impone; a tal pro-
posito si evidenzia come nell’ipotesi di specie siano valo-
rizzabili oltre allo stato di incensuratezza dell’imputata, la
circostanza che abbia agito nel caso dell’episodio di cui al
punto 5 per offrire un aiuto concreto alla collega C. D. che
glielo aveva chiesto, spendendosi oltre i limiti del dovuto,
profondendo il massimo impegno che tutti i testi le hanno
riconosciuto: condotta tenuta anche in occasione dell’epi-
sodio di cui al punto 6, invero la X si era attivata perchè ri-
chiesta di farlo dalla madre del piccolo L. preoccupata per
la gravità del gesto posto in essere dal compagno di classe;
quanto al giudizio di bilanciamento in considerazione del
concorso di circostanze eterogenee, si stima che l’equiva-
lenza implicita nel dispositivo si basi sulla valenza delle
diff‌icoltà che la maestra aveva dovuto affrontare nel corso
dell’anno scolastico nel quale sono avvenuti entrambi gli
episodi per i quali si pronuncia condanna: problematicità
dovute non solo al nuovo abbinamento con colleghe anche
alla prima esperienza di insegnamento: circostanza che
l’aveva indotta nuovamente a farsi carico del lavoro altrui.
(Omissis)
CORTE DI APPELLO PENALE DI NAPOLI
SEZ. II, ORD. 7 DICEMBRE 2016, N. 654
PRES. MIRRA – EST. GIANNELLI – IMP. PAOLELLA
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Ordine
di demolizione y Estinzione per decorso del tempo
ex art. 173 c.p. y O per prescrizione ex art. 28 della
L. 24 novembre 1981, n. 689 y Applicabilità y Esclu-
sione.
Edilizia e urbanistica y Contravvenzioni y Ordine
di demolizione y Previsione di un termine di eff‌i-
cacia dello stesso y Conf‌igurabilità y Sussistenza y
Esclusione y Art. 31, comma nono, D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 y Violazione dell’art. 117 Cost. y In rap-
porto all’art. 7 Conv. europea diritti dell’uomo y
Questione manifestamente infondata di legittimità
costituzionale.
. Non può essere applicata l’estinzione per decorso del
tempo di cui all’art. 173 c.p., né la prescrizione di cui
all’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all’or-
dine di demolizione di cui al nono comma dell’art. 31

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