Corte di Appello Penale di Brescia sez. II, 6 novembre 2015, n. 3066 (ud. 30 ottobre 2015)
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Rivista penale 1/2016
Merito
CORTE DI APPELLO PENALE DI BRESCIA
SEZ. II, 6 NOVEMBRE 2015, N. 3066
(UD. 30 OTTOBRE 2015)
PRES. ED EST. MAZZA – IMP. M.
Reati fallimentari y Bancarotta semplice y Ban-
carotta documentale y Omessa o irregolare tenuta
di libri e scritture y Amministratore di diritto (c.d.
“testa di paglia”) y Configurabilità del reato y Con-
dizioni.
. Qualora l’amministratore di fatto di una società abbia
tenuto le scritture contabili in modo tale da non con-
sentire la ricostruzione del patrimonio e del movimen-
to degli affari della società stessa e per questo sia stato
condannato per bancarotta fraudolenta, l’amministra-
tore di diritto (c.d. “testa di paglia”) può rispondere del
meno grave reato di bancarotta semplice documentale
laddove si ravvisi in capo allo stesso un mero profilo di
colpa e non il dolo richiesto per l’integrazione del reato
di bancarotta fraudolenta. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
(1) Fattispecie alquanto particolare e interessante, poiché non vi è
stata la “classica” derubricazione da bancarotta fraudolenta docu-
mentale a bancarotta semplice che ricorre spesso nelle sentenze.
Come sottolineato in parte motiva da Cass. pen., sez. V, 28 dicembre
2011, n. 48523, in questa Rivista 2013, 357, l’elemento soggettivo della
bancarotta semplice, art. 217, comma secondo, l. fall., può indifferen-
temente essere costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando
l’agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza,
di tenere le scritture contabili. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. V,
2 dicembre 2014, n. 50348, ivi 2015, 1020, secondo cui ai fini della
configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta, in caso di concor-
so ex art. 40, comma secondo, c.p., dell’amministratore formale nel
reato commesso dall’amministratore di fatto, ad integrare il dolo del
primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo com-
pia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza
che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi
delittuosi, potendosi configurare l’elemento soggettivo sia come dolo
diretto, che come dolo eventuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 9 ottobre 2012 del Tribunale di
Brescia, M. A. veniva condannato, in ordine al reato di
bancarotta semplice (così diversamente qualificati i fatti
di cui all’imputazione), concesse attenuanti generiche sti-
mate equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art.
219 L.F., alla pena (sospesa) di mesi 10 di reclusione.
Al predetto venivano pure applicate le pene accessorie
di cui all’art. 217 L.F.
Quanto alla ricostruzione della vicenda per cui si pro-
cede e alle motivazioni dell’affermazione di responsabilità
di cui sopra, si riportano i passi salienti della sentenza.
“Dalla relazione del curatore si apprende che la società
poi fallita fu costituita nel settembre 1999, con altra deno-
minazione (Omissis s.r.l.), con oggetto sociale il commer-
cio di articoli tessili ed affini e sede iniziale in Cremona;
successivamente la sede venne trasferita nel bresciano (S.
Paolo) e modificata la denominazione in Omissis s.r.l.
Soci fondatori Spa Fiduciaria Omissis, riferibile a R. A. già
titolare della fallita Omissis s.r.l., ed altri soggetti; con atto
del luglio 2003, a seguito di cessione di quote, entrò nella
compagine sociale M. A., seppur con partecipazione mino-
ritaria (5% del capitale), permanendo socio tiranno (90%)
Fiduciaria Omissis (R.) e partecipe anche (5%) tale G. C..
L’amministrazione, collegiale sino al 2003, fu poi as-
sunta in amministrazione unica dal M., in carica dal 24
febbraio 2003 al fallimento.
Manca completamente la documentazione contabile
dal 2003 in poi, e tra le carenze rilevanti, quelle concer-
nenti il libro degli inventari e il mancato aggiornamento
del registro beni ammortizzabili; il passivo aggiornato as-
somma ad oltre 1 milione di euro; l’attivo è di fatto inesi-
stente (1.000 euro).
Stando alle informazioni raccolte dal curatore e dal R.
e dal M., confermate dagli apporti dei dipendenti, emerge
inconfutabilmente che l’amministratore di fatto era R., pe-
raltro socio fondatore e di maggioranza, pur dopo l’assun-
zione della carica da parte del M.; costui risulta esser stato
operaio presso la società e retribuito per l’assunzione della
carica con euro 1000,00 a trimestre.
In tal quadro vanno valutate le duplici accuse rivolte
al M..
È vero che M. è stato legale amministratore della so-
cietà dal 2003 fino al fallimento e che, in tale veste, ave-
va l’obbligo di regolare tenuta e conservazione dei libri e
delle scritture contabili; tuttavia, dato rilievo alla pacifica
gestione di fatto in capo a R. e, soprattutto, ai rapporti
fiduciari correnti tra quest’ultimo, già datore di lavoro
dell’imputato ai tempi di Omissis s.r.l., è ritenibile che lo
scorretto incedere del M. non sia sorretto dal dolo (pur
generico) richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 216 L.F.
ma, piuttosto, da mera colpa. Ciò consente l’inquadramen-
to dei fatti sub capo 1) nella minore ipotesi di cui all’art.
217, c. 2, L.F., fattispecie notoriamente integrata (sotto il
profilo soggettivo) anche dalla mera colpa.
Sussiste e va ascritta al M. anche la condotta sub 2), già
dal P.M. qualificata quale bancarotta semplice, ove si con-
sideri che, secondo gli accertamenti della curatela e della
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