Corte d'Assise di Milano sez. I, ord. 14 febbraio 2018, n. 1

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Rivista penale 6/2018
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
CORTE D’ASSISE DI MILANO
SEZ. I, ORD. 14 FEBBRAIO 2018, N. 1
PRES. MANNUCCI PACINI – P.M. SICILIANO E ARDUINI (PARZ. DIFF.) – IMP. OMISSIS
Istigazione o aiuto al suicidio y Estremi y Con-
dotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condot-
te di istigazione y Incriminazione y Contributo alla
determinazione o al rafforzamento del proposito di
suicidio y Irrilevanza y Contrasto con gli artt. 3, 13,
comma 1, 25, comma 2, 27, comma 3 e 117 Cost. y
Questione rilevante e non manifestamente infon-
data di legittimità costituzionale.
. È rilevante e non manifestamente infondata, con rife-
rimento agli artt. 3, 13, comma 1 e 117 Cost., in relazio-
ne agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 580 c.p., nella parte in cui incrimina le con-
dotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di
istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo
alla determinazione o al rafforzamento del proposito di
suicidio; e, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, comma 2
e 27, comma 3 Cost., nella parte in cui prevede che le
condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio,
che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspi-
rante suicida, siano sanzionabili con la pena della re-
clusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle
condotte di istigazione. (c.p., art. 580)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di sollevare questione di legittimità
costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui incrimi-
na le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro
contributo alla determinazione o al rafforzamento del
proposito suicidiario, ritenendo tale incriminazione in
contrasto e violazione dei principi sanciti agli artt. 3, 13,
2 comma, 25, comma 2, 27, comma 3 della Costituzione,
che individuano la ragionevolezza della sanzione penale in
funzione dell’offensività della condotta accertata. Infatti,
deve ritenersi che in forza dei principi costituzionali det-
tati agli artt. 2, 13, comma 1 della Costituzione ed all’art.
117 della Costituzione con riferimento agli artt. 2 e 8 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, all’individuo
sia riconosciuta la libertà di decidere quando e come mo-
rire e che di conseguenza solo le azioni che pregiudichino
la libertà della sua decisione possano costituire offesa al
bene tutelato dalla norma in esame.
Rilevanza della questione.
La questione è rilevante per le seguenti ragioni.
A (Omissis), a seguito dell’ordinanza d’imputazione
coatta pronunciata dal G.i.p. di Milano in data 10 luglio
2017, è stato contestato dalla Procura della Repubblica di
Milano il reato di cui all’art. 580 c.p. per aver “rafforzato” il
proposito suicidiario di (Omissis) (detto (Omissis)), rea-
lizzato attraverso diverse condotte:
prospettando gli la possibilità di ottenere assistenza al
suicidio presso la sede dell’associazione D., sita nella cit-
tadina di P., in Svizzera;
attivandosi per mettere in contatto i familiari di (Omis-
sis) con la suindicata associazione e fornendo loro mate-
riale informativo.
Inoltre, gli è stato contestato di avere “agevolato” il sui-
cidio di (Omissis), avendolo il 25 febbraio 2017 trasportato
in auto da Milano (luogo ove (Omissis) viveva) a P., presso
la sede clinica della D., dove il suicidio si è verif‌icato il 27
febbraio 2017.
Dall’istruttoria svolta dinanzi a questa Corte è emer-
so che (Omissis) ha certamente realizzato la condotta di
“agevolazione” contestata, avendo aiutato (Omissis) a re-
carsi in Svizzera presso la D., ma è stato escluso che l’im-
putato abbia compiuto alcuna delle condotte a lui ascritte
di rafforzamento della decisione suicidiaria. (Omissis),
f‌idanzata di (Omissis), (Omissis), madre dello stesso, e
(Omissis), suo medico curante, hanno testimoniato che la
decisione di (Omissis) di rivolgersi alla citata associazio-
ne svizzera era intervenuta in modo autonomo ed in epoca
antecedente ai suoi contatti con (Omissis). Più in parti-
colare i testimoni hanno riferito che (Omissis), a seguito
di un incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, era
rimasto tetraplegico e affetto da cecità bilaterale corticale
(che signif‌ica permamente). Non era autonomo nella re-
spirazione (necessitando, seppur non continuativamente,
dell’ausilio di un respiratore e di periodiche aspirazioni del
muco), nell’alimentazione (era gravemente disfagico con
def‌icit sia della fase orale sia di quella degluttitoria, e ne-
cessitava di nutrizione intraparietale) e nell’evacuazione.
Egli soffriva di ricorrenti contrazioni e spasmi (che, come
illustrato dal consulente del P.M., l’anestesista-rianima-
tore dott.ssa M.C.M., erano incoercibili e gli provocavano
sofferenze che non potevano essere completamente lenite
farmacologicamente, se non mediante sedazione profon-
da), ma aveva preservato le sue funzioni intellettive. Dopo
lunghi e ripetuti ricoveri, cure e infruttuosi tentativi ria-
bilitativi (la sedute di f‌isioterapia dopo i primi tempi era-
no proseguite solo a scopo palliativo), nel dicembre 2015
(Omissis) era stato accompagnato dalla f‌idanzata in India
per tentare di migliorare le sue condizioni con il trapianto
di cellule staminali. Tale terapia gli aveva procurato un

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