Corte costituzionale

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Rivista penale 5/2015
Corte costituzionale
corte costituzionaLe
25 marzo 2015, n. 45
(c.c. 14 gennaio 2015)
pres. criscuoLo – reL. Lattanzi – ric. trib. pen. miLano ed aLtro
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y So-
spensione y Imputato incapace y Stato di incapacità
irreversibile y Art. 159, primo comma, c.p. y Sospen-
sione del procedimento y Non esclusione della so-
spensione della prescrizione y Violazione degli artt.
3, 24, 27, terzo comma, e 111 Cost. y Illegittimità
costituzionale parziale.
. È illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo
comma, e 111 Cost., l’art. 159, primo comma, c.p.,
nella parte in cui, ove lo stato mentale dell’imputato
sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al
procedimento e questo venga sospeso, non esclude la
sospensione della prescrizione quando è accertato che
tale stato è irreversibile. (c.p., art. 159) (1)
(1) La questione è già stata affrontata dalla Corte costituzionale con
sentenza 14 febbraio 2013, n. 23, in www.giurcost.org che si è con-
clusa con la dichiarazione d’inammissibilità della stessa. In dottrina,
v. G. LEO, Il problema dell’incapace «eternamente giudicabile»:
un severo monito della Corte costituzionale al legislatore, in www.
penalecontemporaneo.it, in nota alla citata sentenza Corte cost. n.
23 del 2013.
ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale ordinario di Milano, in composizione
collegiale, con ordinanza del 21 marzo 2013 (r.o. n. 174
del 2013), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27,
terzo comma, e 111 della Costituzione, una questione di
legittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, del
codice penale, «nella parte in cui prevede la sospensione
del corso della prescrizione anche in presenza delle con-
dizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata
l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipa-
re coscientemente al processo».
Il Tribunale rimettente, investito di un giudizio per i
reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
per operazioni inesistenti e di false comunicazioni sociali,
riferisce che, dalla prima udienza dibattimentale del 20
novembre 2001, il processo era stato rinviato a causa delle
precarie condizioni f‌isiche dell’imputato, il quale, in se-
guito ad un incidente stradale verif‌icatosi il 12 novembre
2000, aveva riportato una paraplegia post-traumatica agli
arti inferiori. Il perito nominato dal collegio, nel certif‌ica-
re tale patologia, nell’udienza del 13 novembre 2002, aveva
escluso una compromissione della sfera psichica, ritenen-
do transitori i disturbi di ordine psichiatrico riscontrati. Da
quel momento il Tribunale aveva disposto ulteriori rinvii,
la maggior parte dei quali determinati dal riconoscimento
del legittimo impedimento dell’imputato, in seguito alla
presentazione da parte della difesa di certif‌icati medici,
comprovanti la diff‌icoltà di trasporto o l’acutizzazione
dello stato patologico, e a una visita disposta dal Tribuna-
le. Nell’udienza del 9 luglio 2008 era stata acquisita una
perizia, svolta nel procedimento per l’interdizione legale,
che aveva attestato un’«infermità mentale abituale e tale
da inf‌iciare completamente la capacità [dell’imputato] di
riconoscere e provvedere ai propri interessi». Il giudice
a quo aveva pertanto ritenuto che l’accertato «disturbo
delirante cronico di tipo megalomaniaco» determinasse
l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente
al processo, e ne aveva disposto la sospensione ai sensi
dell’art. 70 c.p.p. Le successive perizie, susseguitesi nel
tempo, avevano confermato l’esistenza di condizioni pa-
tologiche tali da determinare un’incapacità processuale
dell’imputato di tipo permanente.
Secondo il Tribunale rimettente, la prognosi formulata
concordemente da differenti specialisti sulla cronicità e
irreversibilità della condizione patologica dell’imputato
non sarebbe «opinabile». Il constatato «progressivo ag-
gravamento delle condizioni psichiche dell’imputato, per
l’insorgere di un quadro psicotico, prima assente, legato
a fenomeni degenerativi cerebrali», escluderebbe la pos-
sibilità di un loro miglioramento.
Ciò posto, il Tribunale rileva che il termine massimo
prescrizionale relativo al delitto di dichiarazione fraudo-
lenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti,
commesso «f‌ino al giugno 1998», sarebbe maturato il 30
novembre 2005. Pertanto, anche considerando sospeso
il corso della prescrizione per l’intero periodo dal 20 no-
vembre 2001 al 9 luglio 2008, per effetto di un legittimo
impedimento, il delitto, qualora non fosse intervenuta l’ul-
teriore sospensione determinata dal riconoscimento del-
l’incapacità dell’imputato di partecipare al procedimento,
si sarebbe estinto per prescrizione il 20 luglio 2012.
Analogamente, il reato di cui all’art. 2621 del codice
civile, trasformato dal decreto legislativo 11 aprile 2002,
n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le società commerciali, a norma dell’articolo
11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366) in contravvenzione, es-
sendo stato commesso f‌ino al 31 dicembre 1997, «anche
tenuto conto della sospensione nei termini sopra chiariti»,
risulterebbe estinto il 18 febbraio 2009.

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