Corte Costituzionale 5 aprile 2018, n. 72 (Ud. 6 Febbraio 2018)

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giur giur
Arch. loc. cond. e imm. 5/2018
CORTE COSTITUZIONALE
5/2018 Arch. loc. cond. e imm.
CORTE COSTITUZIONALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Commissio-
ne tributaria provinciale (CTP) di Novara ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi
5-quater e 5-sexies, lettera a), del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplif‌ica-
zioni tributarie, di eff‌icientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento), convertito, con modif‌icazio-
ni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44, in riferimento agli artt.
3, 9, secondo comma, e 53 della Costituzione.
Il giudice a quo riferisce di essere stato adito da F.V., il
quale – dopo essersi vanamente rivolto all’Agenzia delle
entrate - Direzione provinciale di Novara per ottenere il
rimborso delle somme, asseritamente non dovute, versate
per l’anno d’imposta 2013 a titolo di imposta sul reddito
delle persone f‌isiche (IRPEF) e di addizionale, tutte re-
lative al reddito derivante dalla locazione di un immobile
di interesse storico-artistico di sua proprietà ubicato a Ve-
rona - ha impugnato il silenzio rif‌iuto formatosi su detta
istanza. In particolare, il ricorrente lamentava l’illegitti-
mità costituzionale delle norme censurate, che avrebbero
ricondotto al regime impositivo ordinario anche gli immo-
bili appartenenti alla menzionata categoria.
Il rimettente - dopo aver dato atto del fatto che la
stessa CTP di Novara, su analogo ricorso del medesimo
contribuente relativo all’annualità 2012, aveva sollevato
questione di legittimità costituzionale della stessa nor-
mativa in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost.,
questione dichiarata non fondata dalla sentenza n. 145 del
2015 di questa Corte - evidenzia come i commi censura-
ti modif‌ichino profondamente, e in senso deteriore per il
contribuente, il precedente regime f‌iscale dettato per gli
immobili di interesse storico o artistico dall’art. 11, comma
2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e
potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la def‌inizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presi-
dente della Repubblica per la concessione di amnistia per
reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza f‌iscale e
del conto f‌iscale), secondo cui «[i]n ogni caso, il reddito
degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico,
ai sensi dell’articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
successive modif‌icazioni e integrazioni, è determinato me-
diante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale
è collocato il fabbricato». Tale regime, abrogato dall’art. 4,
comma 5-quater, del D.L. n. 16 del 2012, è stato sostituito
da quello dettato dal successivo comma 5-sexies, lettera
a), secondo cui, ai f‌ini del calcolo del reddito imponibile
degli immobili di interesse storico o artistico, il canone di
locazione da prendere in considerazione subisce una ri-
duzione forfettaria del trentacinque per cento a fronte di
quella ordinaria del cinque per cento.
Ad avviso del rimettente, la sostituzione del preceden-
te regime speciale con uno meramente agevolato, dettata
dalla sola f‌inalità di aumentare il gettito tributario, elimi-
nerebbe la distinzione sostanziale tra gli immobili di inte-
resse storico o artistico e quelli che non lo sono, violando
l’art. 9, secondo comma, Cost., espressivo del principio di
tutela del patrimonio storico e artistico nazionale.
Inoltre, l’agevolazione f‌iscale violerebbe l’art. 3 Cost. in
quanto, omettendo di prevedere adeguate misure compen-
sative a fronte della forte incidenza dei costi di conserva-
zione e dei vincoli limitanti la libera disponibilità di tali
beni, sarebbe irragionevole e discriminatoria.
Inf‌ine, la tassazione del sessantacinque per cento del
reddito non troverebbe giustif‌icazione in indici reddituali
effettivi, con conseguente violazione del principio di capa-
cità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
2.- Con atto depositato il 15 marzo 2016 è intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rap-
presentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione di legittimità costituzionale
sollevata sia dichiarata manifestamente infondata.
Ad avviso dell’intervenuto, le disposizioni censurate,
sostituendo il precedente regime f‌iscale speciale per gli
immobili di interesse storico o artistico con uno omogeneo
a quello generale, avrebbero dato luogo a una semplif‌ica-
zione e razionalizzazione della tassazione, al contempo
tenendo conto, da un lato, della particolare natura degli
immobili e, dall’altro, delle esigenze di bilancio, il tutto
nell’esercizio della discrezionalità del legislatore, ora
maggiormente ancorata alla capacità contributiva rispet-
to alla normativa precedente, che prescindeva dal reddito
locativo.
3.- Si è costituito il ricorrente nel giudizio a quo, chie-
dendo che la questione sollevata sia dichiarata fondata.
Successivamente, con memoria depositata il 16 gennaio
2018, il medesimo ha diffusamente argomentato in ordine
alla rilevanza e alla fondatezza delle questioni sollevate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Commissio-
ne tributaria provinciale di Novara ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 5-quater e
5-sexies, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16
(Disposizioni urgenti in materia di semplif‌icazioni tribu-
tarie, di eff‌icientamento e potenziamento delle procedu-
re di accertamento), convertito, con modif‌icazioni, nella
legge 26 aprile 2012, n. 44, in riferimento agli artt. 3, 9,
secondo comma, e 53 della Costituzione.
Il giudice a quo è stato adito da un contribuente, il
quale - dopo essersi vanamente rivolto all’Agenzia delle
entrate per ottenere il rimborso delle somme, asserita-
mente non dovute, versate per l’anno d’imposta 2013 a
titolo di imposta sul reddito delle persone f‌isiche (IRPEF)
e di addizionale, tutte relative al reddito derivante dalla
locazione di un immobile di interesse storico-artistico di
sua proprietà - ha impugnato il silenzio rif‌iuto formatosi
su detta istanza, lamentando l’illegittimità costituzionale
delle norme censurate, che avrebbero ricondotto al regi-
me impositivo ordinario anche gli immobili appartenenti
alla menzionata categoria.
in progresso di tempo, ad esempio, dalle sentenze n. 306
del 2008, n. 187 del 2010, n. 2, n. 40 e n. 172 del 2013, n. 22
e n. 230 del 2015, n. 107 del 2018).
Più specif‌icamente, in relazione al requisito della resi-
denza qualif‌icata, questa Corte con la sentenza n. 222 del
2013 ha ritenuto che le politiche sociali dirette al soddi-
sfacimento dei bisogni abitativi possono prendere in con-
siderazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto
alla semplice residenza, purché contenuto in limiti non
palesemente arbitrari o irragionevoli.
7.- Alla luce di tali principi, deve ritenersi che dieci
anni di residenza sul territorio nazionale o cinque anni
sul territorio regionale - richiesti dal censurato art. 11,
comma 13, D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modi-
f‌icazioni, nella legge n. 133 del 2008 - costituiscano una
durata palesemente irragionevole e arbitraria, oltre che
non rispettosa dei vincoli europei, al f‌ine dell’accesso al
contributo al pagamento del canone di locazione da par-
te degli stranieri cittadini di paesi terzi non appartenenti
all’Unione europea, così da violare il dedotto parametro
costituzionale di cui all’art. 3 Cost.
In primo luogo, la disposizione attinge gli estremi
dell’irrazionalità intrinseca nella parte in cui esige una
residenza protratta per dieci anni sul territorio naziona-
le, dato che tale termine coincide con quello necessario
e suff‌iciente a richiedere la cittadinanza italiana ai sensi
dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992,
n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza). In ogni caso, tale
previsione contrasta con la richiamata direttiva 2003/109/
CE che prevede come regola l’equiparazione tra cittadini
e soggiornanti di lungo periodo, condizione quest’ultima
che - come si è detto - si può ottenere dopo cinque anni di
permanenza sul territorio di uno Stato membro.
In secondo luogo, anche il termine di cinque anni nel
territorio regionale risulta palesemente irragionevole e
sproporzionato, considerato che i fondi sono stati istitu-
iti dal legislatore in un contesto normativo volto anche a
«favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso
il reperimento di alloggi da concedere in locazione per
periodi determinati» (art. 11, comma 3, legge n. 431 del
1998) e, dunque, per esigenze transitorie, relative a perio-
di limitati, che sarebbero frustrate dalla richiesta di una
permanenza addirittura quinquennale.
Inoltre, trattandosi di una provvidenza che, alla luce
della scarsità delle risorse destinabili alle politiche sociali
nell’attuale contesto storico, viene riservata a casi di vera
e propria indigenza, non si può ravvisare alcuna ragionevo-
le correlazione tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi
primari della persona che versi in condizioni di povertà e
sia insediata nel territorio regionale, e la lunga protrazio-
ne nel tempo di tale radicamento territoriale (sentenze n.
222 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 187 del 2010). D’altra par-
te, questa Corte ha recentemente dichiarato l’illegittimità
costituzionale di una legge regionale che richiedeva una
residenza di lunga durata (dieci anni) per l’accesso all’e-
dilizia residenziale pubblica (sentenza n. 106 del 2018).
Tutti questi indici normativi e giurisprudenziali, re-
lativi e attuativi anche di precisi obblighi assunti dallo
Stato nel contesto dell’Unione europea, confermano che
la previsione di un requisito di residenza decennale nel
territorio dello Stato e quinquennale in quello della Regio-
ne risulta sproporzionato e perciò irragionevole, oltre che
non rispettoso dei predetti obblighi europei.
8.- Alle luce delle osservazioni che precedono, pertan-
to, il censurato art. 11, comma 13, deve essere dichiarato
illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost.
Resta ferma ovviamente la possibilità che il legislatore
individui altri indici di radicamento territoriale e sociale
a cui subordinare l’erogazione del sostegno al canone di
locazione ed altri sussidi per l’alloggio, nei limiti imposti
dal principio di non discriminazione e di ragionevolezza,
come sopra enunciati. (Omissis)
CORTE COSTITUZIONALE
5 APRILE 2018, N. 72
(UD. 6 FEBBRAIO 2018)
PRES. LATTANZI – REL. CAROSI – RIC. F.V. C. AGENZIA DELLLE ENTRATE -
DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA
Tributi erariali diretti y Imposta sul reddito dei
fabbricati y Immobili di interesse storico o artistico
y Riduzione forfettaria del 35% del canone di loca-
zione y Art. 4, commi 5-quater e 5-sexies, lett. a),
del D.L. n. 16/2012 y Questioni di legittimità costi-
tuzionale sollevate con riferimento agli artt. 3, 9,
secondo comma, e 53 Cost. y Infondatezza.
. Non sono fondate le questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 4, commi 5-quater e 5-sexies, lettera
a), del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in
materia di semplif‌icazioni tributarie, di eff‌icientamen-
to e potenziamento delle procedure di accertamento),
convertito, con modif‌icazioni, nella L. 26 aprile 2012,
n. 44 - sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo
comma, e 53 della Costituzione - laddove l’art. 4 cit.,
abrogando l’art. 11, comma 2, del D.L.vo n. 413 del
1991, ha eliminato la possibilità di determinare il red-
dito imponibile secondo il criterio della rendita f‌igu-
rativa, in cui era irrilevante il canone di locazione, e
ha al contempo statuito, con riferimento agli immobili
di interesse storico o artistico non posseduti in regi-
me di impresa e locati, che il reddito imponibile ai f‌ini
IRPEF sia rappresentato dal maggiore fra il canone di
locazione ridotto del trentacinque per cento e la ren-
dita catastale rivalutata del cinque per cento calcolata
applicando la tariffa d’estimo propria dell’immobile,
ridotta della metà. (d.l. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4) (1)
(1) Il nuovo regime di tassazione c.d. diretta sugli immobili di inte-
resse storico o artistico risulta così scrutinato per la seconda volta
dalla Corte costituzionale nell’arco di poco meno di un triennio. Con
la sentenza n. 145 del 9 luglio 2015 (medesimi estensore, contribuen-
te ed immobile), in www.latribunaplus.it., era infatti già stata di-
chiarata infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
4, commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies del D.L. n. 16/2012, sollevata
dalla medesima Commissione tributaria provinciale, ma con riferi-
mento all’art. 77, comma 2, Cost.

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