Corte Costituzionale 28 Aprile 2017, N. 90 (Ud. 22 Febbraio 2017)

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Arch. nuova proc. pen. 4/2017
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
28 APRILE 2017, N. 90
(UD. 22 FEBBRAIO 2017)
PRES. GROSSI – EST. LATTANZI – RIC. CORTE APP. MILANO IN PROC. S.
Pena y Esecuzione y Nei confronti dei minorenni y
Condannati per i delitti ex art. 656, comma 9, lett.
a) c.p.p. y Sospensione y Della detenzione y Ammis-
sibilità y Esclusione y Questione di illegittimità co-
stituzionale
. È illegittimo l’art. 656, comma 9, lett. a), del codice
di procedura penale, nella parte in cui non consente
la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva
nei confronti dei minorenni condannati per i delitti ivi
elencati. (c.p.p., art. 656) (1)
(1) Per utili riferimenti, in merito alla valutazione che deve essere
compiuta in ordine alla concessione della sospensione condizionale
della pena per gli imputati minorenni, si veda Cass. pen., sez. VI, 20
ottobre 2014, n. 43773, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna. In
tema di trattamento penale minorile si veda l’importante pronuncia
della Corte cost. 22 aprile 1997, n. 109, in questa Rivista 1997, 557,
che dichiara illegittimo l’art. 67 della L. 24 novembre 1981, n. 689,
nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento
della condanna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.– La Corte d’appello di Milano, sezione per i minoren-
ni, con ordinanza del 19 febbraio 2016 (r.o. n. 80 del 2016),
ha sollevato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e
31, secondo comma, della Costituzione, una questione di
legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera
a), del codice di procedura penale, «nella parte in cui pre-
vede il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione an-
che per titolo esecutivo di reati commessi da minorenne».
Il rimettente premette che il Procuratore generale
presso la Corte d’appello di Milano aveva emesso un or-
dine di esecuzione nei confronti di V. S., determinando la
pena residua da espiare in un anno e undici mesi di reclu-
sione e 400 euro di multa, «previa considerazione che i
reati di rapina aggravata ex articolo 628, comma 3, c.p. di
cui alla sentenza 101/2015 di questa Corte erano ostativi
alla applicazione della sospensione ex articolo 656, 5° e 9°
comma, c.p.p.».
Con atto del 22 dicembre 2015 la difesa di V. S. aveva
proposto un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 666
c.p.p. e, dando atto che il Procuratore generale aveva re-
spinto la propria richiesta di sospensione dell’esecuzione,
aveva chiesto che venisse sollevata una «“questione di il-
legittimità costituzionale dell’articolo 656, comma 9, lett.
a) c.p.p. in quanto in conf‌litto con gli artt. 27, 3° comma, e
31 della Costituzione, nella parte in cui si riferisce a titolo
esecutivo per reati commessi da minorenne”».
A sostegno della richiesta, la difesa del minore aveva
fatto presente che «dal mese di giugno 2015 V. S. era domi-
ciliato presso la residenza materna, gravato da obbligo di
presentazione alla P.G.; che si era rivolto in via autonoma
[…] all’Istituto "Il Minotauro" di Milano intraprendendo
un percorso di psicoterapia a cadenza settimanale; e che
stava iniziando lo svolgimento di attività socialmente utile
presso l’Associazione Campacavallo».
Il percorso di recupero sociale intrapreso era stato
però interrotto dalla carcerazione del condannato.
Ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di
riferimento, la Corte rimettente ha ritenuto che la que-
stione sollevata non fosse manifestamente infondata.
Nei confronti del minorenne, infatti, il divieto di so-
spensione dell’esecuzione della pena detentiva in caso di
condanna per uno dei reati ostativi previsti dall’art. 656,
comma 9, lettera a), c.p.p. sarebbe in contrasto con l’art.
27, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 31, secondo
comma, Cost., il quale, prevedendo che la Repubblica
protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, rafforza il
principio «per cui la sanzione penale deve costituire occa-
sione per il reinserimento sociale e la risocializzazione del
condannato minorenne».
Anche nella disciplina del processo penale minorile,
dettata dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni), emergerebbe «una tensione ideale verso l’o-
biettivo che quel processo sia il più possibile confacente
alle esigenze educative del minore imputato, sicché espres-
samente nel decreto si prevede che il processo penale non
interrompa processi educativi in atto (articolo 19, comma
2), si regolano plurimi interventi f‌inalizzati a non intral-
ciare lo svolgersi di un percorso educativo-evolutivo-rela-
zionale, nel presupposto che l’interruzione potrebbe cagio-
nare pregiudizio a personalità in via di strutturazione, e si
prevedono istituti inquadrabili in un ampio principio di re-
sidualità della detenzione quale paradigma sanzionatorio».
Insomma il processo penale a carico di imputati mi-
norenni si caratterizzerebbe per la specif‌ica funzione di
recupero del minore, assunta a «“peculiare interesse-do-
vere dello Stato”, anche a scapito della realizzazione della
pretesa punitiva […] (sent. 49/1973)», sia nella fase di
cognizione, sia in quella di esecuzione, «attualmente re-
golata dall’Ordinamento penitenziario degli adulti, non ri-
sultando emanata la “apposita legge” prevista dall’articolo
79 della legge 354/1975».

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