Corte Costituzionale 26 novembre 2015, n. 240 (c.c. 7 ottobre 2015)

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Rivista penale 4/2016
Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
26 NOVEMBRE 2015, N. 240
(C.C. 7 OTTOBRE 2015)
PRES. CRISCUOLO – REL. LATTANZI – RIC. TRIB. PEN. TORINO IN PROC. V.G.
Sospensione del procedimento con messa alla
prova y Ambito applicativo y Art. 464 bis, comma 2
c.p.p. y Violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117, primo
comma, Cost. y Questione infondata di legittimità
costituzionale
. Non sono fondate le questioni di legittimità costitu-
zionale dell’art. 464-bis, comma 2, del codice di proce-
dura penale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 111
e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo
in relazione all’art. 7 della CEDU, nella parte in cui,
in assenza di una disciplina transitoria, non prevede
l’ammissione all’istituto della sospensione del procedi-
mento penale con messa alla prova - introdotto dalla
legge n. 67/2014 - ai processi pendenti in primo gra-
do, nei quali la dichiarazione di apertura del dibatti-
mento sia stata effettuata prima dell’entrata in vigo-
re della nuova norma. L’istituto della sospensione del
procedimento con messa alla prova pur avendo effetti
sostanziali, perché dà luogo all’estinzione del reato, è
connotato comunque da un’intrinseca dimensione pro-
cessuale e in ragion di ciò si giustif‌ica la scelta legisla-
tiva di parif‌icare la disciplina del termine per la richie-
sta, senza distinguere tra processi in corso e processi
nuovi. Il legislatore, infatti, gode di ampia discreziona-
lità nello stabilire la disciplina di nuovi istituti proces-
suali, a condizione che ciò non sia manifestamente ir-
ragionevole. La disposizione impugnata, inoltre, attesa
la sua prospettiva processuale, è regolata dal principio
tempus regit actum, e non già dal principio di retroat-
tività della lex mitior, il quale, al contrario, riguarda
esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena.
Sono prive di fondamento, inf‌ine, le asserite violazio-
ni del diritto di difesa e del giusto processo, giacché
sollevate nell’erroneo presupposto che nei processi in
corso al momento dell’entrata in vigore della norma
censurata dovrebbe riconoscersi all’imputato la facoltà
di scegliere il nuovo procedimento speciale, del quale,
invece, è stata legittimamente esclusa l’applicabilità
da parte del legislatore. (c.p.p., art. 464 bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Tribunale ordinario di Torino, in composizione
monocratica, con ordinanza del 28 ottobre 2014 (r.o. n. 260
del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111
e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in
relazione all’art. 7 della Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali, f‌irmata a Roma il 4 novembre 1950, ratif‌icata e resa
esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (d’ora in avanti
«CEDU»), questioni di legittimità costituzionale dell’art.
464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, «nella
parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, ana-
loga a quella di cui all’art. 15-bis comma 1 della legge 11
agosto 2014, n. 118, preclude l’ammissione all’istituto della
sospensione del procedimento con messa alla prova degli
imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la
dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effet-
tuata prima dell’entrata in vigore della legge 67/2014».
Il giudice a quo premette che l’imputato è stato «rinvia-
to a giudizio» dinanzi al suo uff‌icio per rispondere del reato
di cui all’art. 483 del codice penale, perchè aveva dichia-
rato falsamente, quale amministratore di una società a re-
sponsabilità limitata, innanzi al notaio, nel corso di un’as-
semblea straordinaria, che era «presente o validamente
rappresentato l’intero capitale sociale, mentre al contrario
il socio di maggioranza […] né era presente all’assemblea
né aveva rilasciato mandato ad essere rappresentato».
Riferisce il Tribunale rimettente che nella prima
udienza, tenutasi il 16 maggio 2014, era stato aperto il
dibattimento ed erano state ammesse le prove richieste
dalle parti, mentre nella successiva udienza del 26 mag-
gio 2014 l’imputato aveva richiesto la «sospensione del
procedimento con messa alla prova». Nell’udienza del 18
settembre 2014 la difesa aveva insistito per l’accoglimento
della richiesta di sospensione con messa alla prova, pro-
spettando, in via subordinata, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 della legge 28 aprile 2014, n. 67
(Deleghe al Governo in materia di pene detentive non car-
cerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni
in materia di sospensione del procedimento con messa alla
prova e nei confronti degli irreperibili), nella parte in cui
non prevede l’applicabilità della messa alla prova anche ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della
nuova legge nei quali era stato già aperto il dibattimento.
In punto di rilevanza, il Tribunale ordinario di Torino os-
serva che ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti og-
gettivi e soggettivi per «l’ammissione dell’imputato alla mes-
sa alla prova». Il reato contestato sarebbe infatti punito con
pena massima inferiore ai limiti di cui all’art. 168-bis, primo
comma, c.p. e non sussisterebbero le condizioni ostative
previste dall’art. 168-bis, quarto e quinto comma, c.p., non
avendo mai l’imputato fruito in precedenza della sospensio-

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