Corte Costituzionale 13 Aprile 2017, N. 87 (Ud. 22 Marzo 2017)

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Corte costituzionale
CORTE COSTITUZIONALE
13 APRILE 2017, N. 87
(UD. 22 MARZO 2017)
PRES. LATTANZI – EST. MORELLI – RIC. TRIB. CIV. DI ROMA
Contratto di locazione y Clausole y Durata del
contratto e misura del canone y Patti contrari alla
legge y Contratti di locazione abitativa registrati ai
sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del D.L.vo n. 23 del
2011 y Prorogati dall’art. 5, comma 1 ter del D.L.
n. 47 del 2014 y Questione di legittimità costituzio-
nale in via incidentale y In riferimento agli artt. 3 e
136 Cost. y Fondatezza y Esclusione.
. Non è fondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016), in riferimento agli artt. 136 e 3 Cost.,
nella parte in cui sostituisce l’art. 13, comma 5, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431(Disciplina delle locazio-
ni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
(l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1; l. 9 dicembre 1998,
n. 431, art. 13) (1)
(1) Per utili riferimenti in argomento, si veda in dottrina V. CUFFA-
RO, Le nullità del contratto di locazione e la riformulazione dell’art.
13 della legge n. 431/1998, in questa Rivista 2016, 586.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Nel corso di due distinti giudizi - relativi a con-
tratti di locazione tardivamente registrati su iniziativa dei
conduttori ed aventi analogamente ad oggetto la richiesta,
delle rispettive parti locatrici, di condanna dei conduttori
medesimi al pagamento della differenza tra il canone pat-
tuito e quello autoridottosi dai convenuti in forza dell’art.
3, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale), per il quale, in caso di tardiva registrazione
del contratto, il conduttore, che ne avesse consentito l’e-
mersione, era autorizzato a corrispondere il corrispettivo
locatizio in «misura pari al triplo della rendita catastale»
dell’immobile - il Tribunale ordinario di Roma, premessa-
ne la rilevanza, ha sollevato, con le due ordinanze in epi-
grafe, di identico tenore, questione incidentale di legitti-
mità costituzionale dell’art. 1, comma 59, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016)», nella parte in cui sostituisce l’art. 13,
comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo), a tenore del quale «per i conduttori che, per gli
effetti della disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del
convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011 al
giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella
misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo
3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l’impor-
to del canone di locazione dovuto ovvero dell’indennità di
occupazione maturata, su base annua è pari al triplo della
rendita catastale dell’immobile, nel periodo considerato».
Secondo il rimettente, la disposizione denunciata vio-
lerebbe l’art. 136 della Costituzione, eludendo il «giudica-
to (sostanziale)» di cui alla sentenza di questa Corte n.
50 del 2014, dichiarativa della illegittimità costituzionale
dei citati commi 8 e 9 dell’art. 3 del D.L.vo n. 23 del 2011,
nonostante le «precise ed inequivoche indicazioni», sulla
intangibilità di quel decisum, di cui alla successiva sen-
tenza n. 169 del 2015, che ha dichiarato l’illegittimità co-
stituzionale anche del comma 1-ter dell’art. 5 del decreto-
legge (di proroga) 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti
per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni
e per Expo 2015), convertito, con modif‌icazioni, dalla leg-
ge 23 maggio 2014, n. 80.
La norma censurata contrasterebbe, altresì, con l’art.
3 Cost., attesa la coesistenza - nel testo dell’art. 13 della
legge n. 431 del 1998 (come sostituito dall’art. 1, comma
59, della legge n. 208 del 2015) - della denunciata disposi-
zione sub comma 5 con quella di cui al successivo comma
6, prevedente una più equa e congrua riduzione del cano-
ne per l’ipotesi di registrazione del contratto di locazione
oltre il prescritto termine di giorni trenta.
2. - Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 133 del 2016, si
sono costituite le parti convenute nel processo a quo, le
quali, nel contestare la fondatezza della questione, han-
no, tra l’altro, sostenuto che, con la norma denunciata, il
legislatore avrebbe “premiato” i conduttori che con il loro
comportamento hanno svolto un’azione di “cittadinanza
attiva” e di contrasto all’evasione, provvedendo a regi-
strare i contratti in vigenza della normativa (dichiarata
incostituzionale dalla sentenza n. 50 del 2014 non per
un motivo di merito, ma per un mero motivo di errore in
procedendo», e a tal f‌ine, appunto, avrebbe inserito una
disposizione transitoria che li «salvaguardasse [...] da
sfratti per morosità o da richieste di pagamento di canoni
per il periodo di vigenza della norma». A ciò aggiungendo
Arch. loc. cond. e imm. 3/2017

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