Corte di cassazione penale sez. III, 3 aprile 2014, n. 15186 (ud. 20 marzo 2014)

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giur
Rivista penale 6/2014
LEGITTIMITÀ
me che, se per il 98% spettano alla ditta appaltatrice quale
remunerazione del rischio di impresa, per il 2% devono ri-
tenersi ab origine di spettanza dell’ente pubblico e, quindi,
pecunia pubblica. Cosicchè non si verserebbe nella ipotesi
di mero inadempimento contrattuale ma di violazione di
obblighi che il concessionario assume in forza del capi-
tolato d’oneri sottoscrivendo il relativo contratto e la cui
violazione giustif‌ica da parte della P.A. il potere di autotu-
tela. Inf‌ine, non sarebbe congruente l’argomentazione del
Tribunale a sostegno della natura privatistica del rapporto
e della mera natura di inadempimento contrattuale quella
che poggia sull’art. 4 del capitolato d’oneri del 2004 che
non potrebbe trasformare la natura di pecunia pubblica
dell’aggio che nella fattispecie si riservava in via autori-
tativa, sin dall’origine, l’ente pubblico per sé, incaricando
l’appaltatore privato per la sua riscossione.
3. Il ricorso è infondato.
4. L’oggetto materiale della condotta del delitto di pe-
culato, costituito dal denaro o altra cosa mobile - dopo la
riformulazione dell’art. 314 c.p. avvenuta con l’art. 1 L. n.
86 del 1990 - è connotato dalla «altruità», sanzionandosi
l’appropriazione di detti beni da parte di colui che, pub-
blico uff‌iciale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il
possesso o la disponibilità in ragione dell’uff‌icio o servizio
espletato. Cosicchè non è precisamente dirimente la na-
tura di «pecunia pubblica» delle somme di cui si ipotizza
l’appropriazione, ben potendosi verif‌icare la fattispecie in
questione anche in relazione ad appropriazione di dena-
ro o altre cose mobili di cui non sia proprietaria la pub-
blica amministrazione (v. sez. VI, sentenza n. 41114 del
11 ottobre 2001 Rv. 220289 , Paonessa ed altro in tema di
appropriazione di beni personali del detenuto depositati
al momento dell’ingresso in carcere).
5. Così def‌inita la questione di diritto in ordine al tema
devoluto, è stato insegnato da questa Corte che, nel caso
di contratto di appalto pubblico di servizi non è conf‌igura-
bile il delitto di peculato per la gestione e destinazione, da
parte dell’appaltatore, di somme di provenienza pubblica
la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell’ap-
paltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l’attività
di fornitura del servizio pattuito. In tal caso, infatti, il
denaro perde la propria caratteristica di altruità (data
dall’appartenenza alla pubblica amministrazione) all’atto
della corresponsione all’appaltatore, che ne può pertanto
disporre in autonomia (sez. VI, sentenza n. 3726 del 19
dicembre 2013, P.M. contro La Paglia, Rv. 254432; sez. VI,
sentenza n. 41579 del 5 giugno 2013 Rv. 256803).
6. Parimenti deve ritenersi esclusa l’altruità del denaro
se, come nella specie, questo sia il corrispettivo pagato
dal privato destinatario «coattivo» del pubblico servizio
prestato: anche in questo caso non potranno qualif‌icarsi
«altrui» siffatte somme remunerative ancorché a tariffa
vincolata - del servizio svolto, che non sono e non diven-
tano «altrui» per la natura pubblica del servizio per la
prestazione del quale sono dovute, potendone - pertanto -
colui che le riceve, nel cui patrimonio entrano a far parte,
disporle liberamente.
7. Cosicchè, nella specie, correttamente è stato ritenuto
che l’omesso versamento della quota degli introiti pattuita
nelle casse comunali non manifesta l’appropriazione, da
parte del soggetto obbligato, di denaro appartenente alla
P.A. appaltante. Tali somme, infatti, non sono originaria-
mente dovute nei confronti della stessa P.A. da parte del
soggetto obbligato (come, invece, avviene per i tributi ri-
scossi dal concessionario per conto della P.A.), ma trovano
la propria causa nella prestazione resa dall’esercente il
pubblico servizio della quale costituiscono corrispettivo,
determinando il mancato riversamento della quota stabilita
sui complessivi introiti solo un inadempimento del relativo
obbligo contrattuale con la P.A. aff‌idataria del servizio.
8. In conclusione, nelle condotte ipotizzate dall’Accusa
non può ravvisarsi il delitto di peculato e, pertanto, il ri-
corso deve essere rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 3 APRILE 2014, N. 15186
(UD. 20 MARZO 2014)
PRES. TERESI – EST. GRAZIOSI – P.M. DELEHAYE (DIFF.) – RIC. TRAVERSO
Tributi e f‌inanze (in materia penale) y Impo-
sta sul valore aggiunto y Evasione all’importazione
y Finalità perseguita dall’agente di avvalersi di un
regime f‌iscale più favorevole rispetto a quello cui
sarebbe di norma sottoposto y Ipotizzata elusione
f‌iscale y Cd. “abuso del diritto” y Conf‌igurabilità y
Esclusione y Fattispecie in tema di importazione di
un velivolo acquistato negli Stati Uniti.
. In tema di illeciti penali tributari, la mera f‌inalità perse-
guita dall’agente di avvalersi di un più favorevole regime
f‌iscale rispetto a quello cui sarebbe altrimenti soggetto
non può, di per sé, dar luogo alla conf‌igurabilità del c.d.
“abuso del diritto” e, quindi, all’applicabilità delle san-
zioni penali poste a presidio del mancato assolvimento
degli obblighi tributari cui l’agente medesimo abbia in-
teso sottrarsi, quando non siano individuabili specif‌iche
norme antielusive (quali, ad esempio, quelle contenute
negli artt. 37, comma 3, e 37 bis del D.P.R. n. 600/1973)
che, nella fattispecie, possano dirsi violate. (Nella spe-
cie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto
che non potesse dar luogo alla conf‌igurabilità del reato
di mancato pagamento dell’Iva dovuta per l’importazio-
ne di un velivolo acquistato negli Stati Uniti d’America
il fatto che l’acquirente, cittadino italiano residente in
Italia, prof‌ittando del diritto di libera circolazione delle
merci nell’ambito dell’Unione europea, sancito dall’art.
95 del Trattato, avesse fatto effettuare l’importazione in
Danimarca anziché in Italia). (Mass. Redaz.) (d.p.r. 29
n. 600, art. 37 bis; d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 4;
d.l.vo 10 marzo 2000, n. 74, art. 5) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. III, 31 luglio 2013, n.
33187, in Ius&Lex dvd, n. 3/2014, ed. La Tribuna. Per una def‌inizione
di “abuso del diritto” in materia tributaria si veda Cass. pen., sez. V, 7

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