Corte di cassazione penale sez. V, 13 marzo 2014, n. 12203 (ud. 11 dicembre 2013)

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giur
Rivista penale 6/2014
LEGITTIMITÀ
8. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammis-
sibile. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedimen-
to e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a
favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione
pecuniaria, di somma che si stima equo f‌issare, in euro
1000,00 (mille/00). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. V, 13 MARZO 2014, N. 12203
(UD. 11 DICEMBRE 2013)
PRES. MARASCA – EST. LAPALORCIA – P.M. VOLPE (PARZ. DIFF.) – RIC.
STRAZZACAPA ED ALTRO
Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y A mezzo
stampa y Trattamento sanzionatorio y Sospensione
condizionale della pena y Applicazione della pena
detentiva in luogo di quella pecuniaria y Condizio-
ni.
. In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’irrogazione
della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, pur
quando venga concesso il benef‌icio della sospensione
condizionale, può trovare giustif‌icazione, in linea con
quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’unione
europea con la sentenza 24 settembre 2013 in causa
Belpietro c. Italia, solo quando ricorrano circostanze
eccezionali, giacchè, altrimenti, non sarebbe assicu-
rato il ruolo di “cane da guardia” dei giornalisti, il cui
compito è quello di comunicare informazioni su que-
stioni di interesse generale e, conseguentemente, di
assicurare il diritto del pubblico di riceverle. (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 133; c.p., art. 595) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 2012, n.
41249, in questa Rivista 2013, 1192. In dottrina, in argomento, si veda
C. ASARO, Spunti di rif‌lessione sul trattamento sanzionatorio del
reato di diffamazione a mezzo stampa, ivi 2013, 247.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 21 gennaio 2013, la Corte d’Ap-
pello di Brescia, in parziale riforma di quella del Tribunale
di Cremona 18 novembre 2010 (in quanto era ridimen-
sionato il trattamento sanzionatorio e ridotta l’entità del
risarcimento del danno), riconosceva Nicola Strazzacapa,
autore di un articolo pubblicato sul quotidiano La Voce di
Romagna in data 11 marzo 2006, responsabile di diffama-
zione a mezzo stampa in danno dei militari Carlo Calamia
e Francesco Maria Esposito, e Franco Fregni, direttore
responsabile del quotidiano, responsabile del reato di cui
all’art. 57, in relazione all’art. 595 c.p..
2. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa in
sentenza - che escludeva l’esercizio del diritto di cronaca -,
l’articolo era offensivo della reputazione dei due militari in
quanto attribuiva a costoro il furto in danno di un collega
affermando - contrariamente al vero - che gran parte della
refurtiva era stata trovata in loro possesso e recuperata,
mentre era vero soltanto che una perquisizione nei loro
confronti aveva dato esito positivo nel senso del rinveni-
mento nei loro armadietti di materiale di interesse per le
indagini, poi non riconosciuto dal derubato.
3. Ricorrono gli imputati con unico atto, articolato in
tre motivi, a f‌irma del difensore avv. F. Falcinelli.
4. Con il primo si deducono violazione di legge, anche in
relazione all’art. 21 Cost. e all’art. 10 CEDU, e vizio di moti-
vazione in ordine al mancato riconoscimento dell’esimente
per ritenuta non veridicità della notizia, tra l’altro con mo-
tivazione contraddittoria in quanto, premessa la qualità di
indagati delle pp.oo. e l’esito positivo della perquisizione,
si era poi concluso per l’insussistenza del fumus commissi
delicti nei confronti dei due militari, senza considerare la
veridicità del nucleo centrale della notizia, solo riportata
con particolari imprecisi e superf‌lui, comunque inidonei a
modif‌icare il senso della notizia stessa.
5. Con il secondo motivo si deducevano inosservanza
ed erronea applicazione dell’art. 59, comma quarto, c.p.
in quanto, essendo pacif‌ica, al tempo dell’articolo, la qua-
lif‌ica di indagati dei militari pp.oo. ed essendo altamente
privilegiata la fonte della notizia dell’esito positivo della
perquisizione, l’esimente avrebbe dovuto essere ricono-
sciuta almeno a livello putativo.
6. Le censure di violazione di legge e vizio di motivazio-
ne di cui al terzo motivo investono il trattamento sanzio-
natorio (mesi sei di reclusione), motivato in sentenza con
la grave portata diffamatoria dell’articolo e con la mancata
pubblicazione di notizie circa l’esito del procedimento, a
fronte invece del modesto disvalore del fatto posto in es-
sere nel ragionevole convincimento di esercitare il diritto
di cronaca.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo
inerente al trattamento sanzionatorio, essendo per il resto
da disattendere.
2. Ad escludere la ricorrenza dell’esimente dell’eserci-
zio del diritto di cronaca, la corte territoriale ha ben evi-
denziato il carattere non veridico della notizia pubblicata,
che in sostanza dipingeva i due militari pp.oo. come ladri
trovati in possesso della refurtiva, mentre costoro erano,
all’epoca, soltanto indagati, e una perquisizione nei loro
confronti aveva dato esito positivo solo nel senso che gli
oggetti trovati erano apparsi di interesse investigativo per
la loro possibile corrispondenza a quelli sottratti ad un
commilitone, il quale non li aveva riconosciuti.
3. A fronte di ciò è infondato l’assunto dei ricorrenti
che postula la veridicità del nucleo centrale della noti-
zia, accompagnato da particolari imprecisi, e comunque
superf‌lui, inidonei a modif‌icare il senso della notizia stes-
sa. Infatti, premesso che la cronaca giudiziaria, per la
particolare delicatezza della materia idonea ad incidere
profondamente sull’immagine delle persone, esige un con-
trollo particolarmente accurato e rigoroso dell’informa-
zione e della sua fonte soprattutto in caso di indagini in
corso preordinate all’accertamento della verità, pena lo
svolgimento da parte del giornalista di una funzione inve-
stigativa e valutativa rimessa all’esclusiva competenza

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