Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 25 luglio 2013, n. 18072

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
LEGITTIMITÀ
giudice di appello, nel caso di rigetto del gravame, non
puo’, in mancanza di uno specif‌ico motivo d’impugnazione,
modif‌icare la statuizione sulle spese processuali di primo
grado.
5) Resta assorbito il terzo motivo.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione ri-
messa ad altro giudice del tribunale di Pescara per il riesa-
me dell’appello alla luce della modif‌ica normativa causata
dalla sentenza 115/11. Provvederà anche alla liquidazione
delle spese di questo giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 25 LUGLIO 2013, N. 18072
PRES. GOLDONI – EST. D’ASCOLA – P.M. CARESTIA (CONF.) – RIC. MARRAPESE
C. COMUNE DI ROMA
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Op-
posizione y Conferimento all’agente ispettivo delle
funzioni di accertamento ex art. 17, comma 133, L.
n. 127/1997 y Onere di contestazione dell’opponen-
te al verbale y Sussistenza y Assolvimento y Forma e
tempo y Conseguenze.
. In tema di sanzioni amministrative per violazione
del codice della strada, l’opponente all’ordinanza-in-
giunzione ha l’onere di contestare, in modo specif‌ico
e tempestivo, sin dal ricorso in opposizione, l’esistenza
del provvedimento sindacale che conferisce all’agente
ispettivo il potere di accertamento ex art. 17, comma
133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sorgendo solo
da tale contestazione l’onere dell’amministrazione di
provare la rituale investitura dell’agente accertatore.
(c.c., art. 2697; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; l. 15
maggio 1997, n. 127, art. 17; l. 15 maggio 1997, n. 127,
art. 17; l. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68) (1)
(1) Nel medesimo senso si veda Cass. civ. 24 aprile 2010, n. 9847, in
questa Rivista 2010, 713, in relazione a fattispecie analoga a quella
della sentenza in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il giudice di pace di Roma ha respinto nel 2009
l’opposizione proposta ex art. 23, L. n. 689/81 da Giovanni
Marrapese avverso un verbale notif‌icatogli il 6 novembre
2006, relativo a violazione dell’art. 71 C.d.S., che vieta la
circolazione in corsia riservata.
Il tribunale di Roma con sentenza 3 febbraio 2011, nel
confermare il rigetto dell’opposizione, ha ribadito che tale
tipo di violazione può essere rilevata anche da accertato-
ri autorizzati ai sensi del comma 133, art. 17 della L. n.
127/1997, investiti dal sindaco ai sensi dell’art. 68, L. n.
488/99.
Il tribunale ha negato valore alla tesi dell’appellante,
che sosteneva che il verbale era stato elevato da soggetto
abilitato soltanto a contestare il divieto di sosta.
Ha osservato che il verbale indicava espressamente gli
estremi dell’ordinanza sindacale con cui era avvenuta la
nomina, che abilitava al rilevamento dell’infrazione di cui
all’art. 71.
Il Comune di Roma Capitale non ha svolto attività di-
fensiva.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con
il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio,
proponendo il rigetto del ricorso.
2) Il ricorso denuncia vizi di motivazione e violazione
degli artt. 17, L. n. 127 del 1998 e 68 della L. n. 488/99.
In sede di appello il ricorrente avv. Marrapese ha solo
richiamato una giurisprudenza (Cass. 18186/06) relativa
all’art. 17, comma 132 della L. n. 127 del 1998 secondo la
quale: «Gli ausiliari del traff‌ico in tanto sono legittimati
ad accertare e contestare le violazioni a norme del codice
della strada, in quanto dette violazioni concernano le di-
sposizioni in materia di sosta. Laddove, invece, le violazio-
ni consistano in condotte diverse, quale la circolazione in
corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può es-
sere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di tra-
sporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari
del traff‌ico, di cui all’art. 17, comma 132, della L. 15 mag-
gio 1997, n. 127, integrato e interpretato autenticamente
dall’art. 68, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 448».
2.1) Il tribunale ha risposto all’appello chiarendo, in
primo luogo, che dal verbale notif‌icato risultava che l’in-
frazione era stata rilevata da agente accertatore nominato
ex art. 17, comma 133, norma che consente di conferire
al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone, con le stesse modalità di cui al primo
periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e ac-
certamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie
riservate al trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 6,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
La sentenza impugnata ha aggiunto che il verbale indi-
cava anche gli estremi dell’ordinanza sindacale di nomina
e che queste risultanze del verbale non erano state conte-
state, poiché l’appello era incentrato esclusivamente sulla
giurisprudenza (sopra citata) relativa ai poteri degli ac-
certatori nominali ex comma 132 e non di quelli nominati,
come nella specie, ex comma 133.
3) Parte ricorrente sostiene che nel ricorso fu chiesta
la nullità del verbale e fu contestato il potere del verbaliz-
zante, “perché l’accertamento non era stato fatto dai vigili
urbani, ma da un ausiliare del traff‌ico, agente accertatore
nominato con ordinanza sindacale ai sensi della L. del 15
maggio 1997, art. 17, comma 133 e L. n. 488/99, art. 68”.
Assume che sorgeva l’onere del Comune di dimostrare
che la violazione era stata “accertata da soggetto munito
di poteri”.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte (9847/10) ha affermato sì che la domanda
di annullamento del verbale deve essere accolta, secondo
i principi generali sulla ripartizione dell’onere probatorio,
qualora l’amministrazione non offra la prova della legit-
timità della nomina rituale di agenti accertatori ispettivi
(e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione
dell’attività di accertamento di competenza), ma ha ben

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