Corte di cassazione civile sez. VI, ord. 20 marzo 2014, n. 6501

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giur
Arch. loc. e cond. 3/2014
LEGITTIMITÀ
disponibilità e il pieno godimento” mentre, secondo il G.,
dello stesso hanno entrambi i proprietari le chiavi e la
disponibilità, v. sentenza impugnata p. 4 e 5), dovendosi,
invece, far riferimento al capannone oggetto del ricorso
introduttivo che la controricorrente continua a detenere
“in toto” anche successivamente alla data di scadenza del
contratto di locazione (15 ottobre 2003), e di cui è diven-
tata comproprietaria per la quota ideale del 50% in data 22
febbraio 2005. Questa Corte, proprio in tema di locazione
di immobile urbano, ha osservato che nel caso di conces-
sione di un bene in locazione ad uno dei comproprietari,
venuto a conclusione il rapporto locatizio per scadenza
del termine o per la pronuncia della sua risoluzione per
inadempimento del conduttore, il predetto bene deve es-
sere restituito alla comunione per consentire alla stessa
di disporne e, attraverso la sua maggioranza, di esercitare
la facoltà di goderne direttamente o indirettamente. Ne
consegue che il conduttore - comproprietario può essere
condannato al rilascio del bene medesimo in favore della
comunione (Cass. 18 luglio 2008, n. 19929), poiché tale
conduttore è pur sempre obbligato a reintegrare gli altri
comproprietari nella facoltà di disporre della loro quota
e di far uso della cosa comune secondo il loro diritto, alla
stregua di quanto disposto espressamente dagli artt. 1102
e 1103 c.c. (Cass. 3 settembre 2007, n. 18524). In coerenza
con l’ammissibilità della locazione (o più in generale della
concessione in godimento) di quota di bene comune, la
giurisprudenza di questa Corte ha pure affermato, in via
generale, con riferimento all’acquisto da parte del con-
duttore della quota “pro indiviso” del bene locato, la con-
cettuale compatibilità della contemporanea condizione di
comproprietario e locatario del bene comune o di parte di
esso (Cass. 23 giugno 1999, n. 6405; Cass. V gennaio 2005,
n. 165). Ne consegue che, alla scadenza del contratto di go-
dimento, tale quota va restituita al concedente, così come
originariamente gli fu consegnata. Si evidenzia che spes-
so, al riguardo, si utilizza la locuzione di “restituzione del
bene alla comunione”, per indicare, appunto, tale restitu-
zione delle quote ideali del bene ai singoli comproprietari,
legati dal vincolo della comunione, e che detta locuzione
esprime in modo sintetico un più articolato percorso in
considerazione del fatto che si versa in ipotesi di conces-
sione in godimento di quota ideale di bene. Non si tratta,
pertanto, in tale ipotesi, di ordinare al comproprietario
pro quota e detentore di tutto il bene di rilasciare questo,
ma la sola quota di bene, per la quale è scaduto il termine
di godimento, reimmettendo nella codetenzione del bene
(nei limiti della quota a lui concessa) il concedente e
riconsegnando allo stesso quanto questi ha dato all’inizio
della rapporto di godimento (giusta l’obbligazione che gra-
va sul conduttore nella locazione e di cui all’art. 1590 c.c.),
esclusa evidentemente, nel caso all’esame, la quota di cui
il conduttore sia divenuto, medio tempore, proprietario.
Questa stessa Corte ha, in precedenti occasioni, ritenuto
ammissibile la condanna al rilascio del bene comune, solo
per una quota, la cui detenzione risulti non giustif‌icata
(Cass. 5 gennaio 2005, n. 165; 5 dicembre 1990, n. 11691).
Si osserva per completezza al riguardo che, come pure
evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, tale con-
danna al rilascio della quota del bene comune, in caso di
mancata volontaria esecuzione della sentenza, va eseguita
coattivamente nelle forme dell’esecuzione forzata per rila-
scio, se si tratta di beni immobili, e qualora vi siano sugli
immobili diritti personali di godimento a favore di terzi,
nel rispetto del disposto dell’art. 608, secondo comma,
ultima parte, c.p.c., per cui l’uff‌iciale giudiziario deve
ingiungere al codetentore (qualif‌icato) di riconoscere la
codentenzione degli altri (v. in particolare Cass. 11 giugno
2012 n. 9457, in motivazione).
3. Alla luce di tali principi, disattesi dalla sentenza
impugnata, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
La sentenza impugnata va cassata in relazione alla
censura accolta. La causa va rinviata, anche per le spese
del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello
di Bologna, in diversa composizione che si uniformerà ai
sopra richiamati principi di diritto.(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 20 MARZO 2014, N. 6501
PRES. CICALA – EST. COSENTINO – P.M. X – RIC. AGENZIA DELLE ENTRATE (AVV.
GEN. STATO) C. L.M.
Tributi erariali indiretti y Imposta sul valore ag-
giunto y Cessione di beni y Cessione in godimento
di unità immobiliari ad uso di case vacanze y Pre-
stazione di servizi quali il cambio della biancheria
e la pulizia f‌inale dei locali y Locazione immobiliare
esente da Iva y Esclusione y Prestazione alberghie-
ra y Assimilazione y Conseguente applicazione del
regime IVA.
. Nell’ipotesi di concessione in godimento di un immo-
bile arredato accompagnata dalla prestazione di servizi
non direttamente inerenti al godimento della res locata
(come la climatizzazione o la somministrazione di
acqua, luce e gas), ma di carattere personale (come le
pulizie od il cambio della biancheria) , il rapporto, spe-
cialmente se si inserisca in un attività avente ad oggetto
la cessione di una pluralità di immobili, non è qualif‌i-
cabile come locazione immobiliare esente da imposta
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, punto 8, D.P.R.
n. 633/72, bensì come prestazione alberghiera. (Mass.
Redaz.) (d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10) (1)
(1) Si rinvia alle citate Cass. civ. 15 giugno 2001, n. 8129, in Ius&Lex
dvd n. 3/2014, ed. La Tribuna e Cass. civ. 25 agosto 1997, n. 7957, in
questa Rivista 1997, 990.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra L.M.
per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale della Sardegna, confermando la sen-
tenza di primo grado, ha annullato un avviso di rettif‌ica
IVA concernente l’imposta non versata nell’anno 1999 sul
corrispettivo della cessione del godimento di unità immo-
biliari ad uso di “casa vacanze”. Secondo la Commissione

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