Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05 e determinazione delle tariffe per la societa' Netenergy Service S.r.l. (Deliberazione n. 171/06).

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/02, e sue successive modifiche e integrazioni;

la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2005, n. 204/05;

la deliberazione dell'Autorita' 20 febbraio 2006, n. 32/06 (di seguito: deliberazione n. 32/06);

la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 125/06;

la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 154/06 (di seguito: deliberazione n. 154/06);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 5 giugno 2006, n. 1298/06;

Considerato che:

con la sentenza sopra richiamata, resa sul ricorso promosso da Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas) avverso la deliberazione n. 166/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente tale provvedimento, in particolare l'art. 15, comma 15.2 che prevede che l'aggiornamento del costo riconosciuto del capitale investito netto avvenga mediante il ricalcolo annuale del capitale investito netto, tenuto conto dell'inflazione e delle dismissioni eventualmente effettuate dall'impresa di trasporto nel corso del periodo;

l'Autorita', con la deliberazione n. 154/06, ha proposto appello, innanzi al Consiglio di Stato avverso le statuizioni di cui all'alinea precedente, le quali esplicano i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2006-2007, con contestuale istanza di sospensione degli effetti della sentenza medesima;

in data 28 luglio 2006, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione di cui all'alinea precedente;

Considerato che:

l'art. 18, comma 18.4, della deliberazione n. 166/05 prevede che per l'anno termico 2006-2007 il corrispettivo unitario relativo alla rete regionale di gasdotti e' calcolato da ciascuna impresa di trasporto nel rispetto dei propri ricavi di riferimento, relativi alla rete regionale di gasdotti;

l'art. 18, comma 18.5, della deliberazione n. 166/05 prevede che per l'anno termico 2006-2007 il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna e' pari a zero;

la delibera n. 32/06 ha prorogato, per l'anno termico...

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