Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
-
All'articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
-
al comma 6 le parole: «conferite alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dallo Stato e dalle regioni»;
-
al comma 7 le parole: «di cui ai» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dalle regioni ai sensi dei».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 10, comma 4 della legge 6 luglio
2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come modificato
dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio
2003, e convertito, con modificazioni, nella legge 17
aprile 2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
92 del 19 aprile 2003, e' il seguente:
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
medesime procedure di cui al presente articolo, entro due
anni dalla data della loro entrata in vigore.
.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
(Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, e' il seguente:
Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.
.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio
culturale). - 1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta'
metropolitane e le province, di seguito denominati «altri
enti pubblici territoriali
, cooperano con il Ministero
nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a
quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del
presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice
che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi,
documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti
allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonche'
libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono
esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,
le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche
su raccolte librarie private, nonche' su carte geografiche,
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non
appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei
principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere
individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di
tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere
particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni
paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni
secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del
presente codice.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni
ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le
potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere
sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.
.
Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42
1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.
La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le
migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica
del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione
ed il sostegno degli interventi di conservazione del
patrimonio culturale.
In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione
comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e
delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati,
ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici
coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili
con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale.
.
Art. 3. Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
-
42
-
-
Al comma 1, dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «intende una parte omogenea» sono sostituite dalle seguenti: «intendono parti» e dopo la parola: «caratteri» e' inserita la seguente: «distintivi».
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
Art. 131 (Salvaguardia dei valori del paesaggio). - 1.
Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono
parti di territorio i cui caratteri distintivi...
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