Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42

  1. All'articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 6 le parole: «conferite alle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dallo Stato e dalle regioni»;

    2. al comma 7 le parole: «di cui ai» sono sostituite dalle seguenti: «esercitate dalle regioni ai sensi dei».

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

      dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

      dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

      disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

      sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

      e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

      approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

      fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

      modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

      invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

      qui trascritti.

      Note alle premesse:

      - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

      l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

      delegato al Governo se non con determinazione di principi e

      criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

      oggetti definiti.

      - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

      al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le

      leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

      regolamenti.

      - Il testo dell'art. 10, comma 4 della legge 6 luglio

      2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del

      Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

      nonche' di enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta

      Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come modificato

      dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24,

      pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio

      2003, e convertito, con modificazioni, nella legge 17

      aprile 2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

      92 del 19 aprile 2003, e' il seguente:

      4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti

      legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel

      rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le

      medesime procedure di cui al presente articolo, entro due

      anni dalla data della loro entrata in vigore.

      .

      - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

      (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi

      dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'

      pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

      Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.

      - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28

      agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle

      attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra

      lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

      Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di

      interesse comune delle regioni, delle province e dei

      comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

      locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto

      1997, n. 202, e' il seguente:

      Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e

      Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed

      autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti

      di interesse comune delle regioni, delle province, dei

      comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza

      Stato-regioni.

      2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

      presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

      sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per

      gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro

      del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

      il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

      il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione

      nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente

      dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente

      dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -

      UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

      dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

      Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque

      rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della

      legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

      invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti

      di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

      3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'

      convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

      il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia

      richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

      4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'

      convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le

      sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei

      Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

      regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal

      Ministro dell'interno.

      .

      Nota all'art. 1:

      - Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto

      legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente

      decreto:

      Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti

      pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio

      culturale). - 1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta'

      metropolitane e le province, di seguito denominati «altri

      enti pubblici territoriali

      , cooperano con il Ministero

      nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a

      quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del

      presente codice.

      2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice

      che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi,

      documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti

      allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonche'

      libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono

      esercitate dalle regioni.

      3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo

      parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

      Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

      Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»,

      le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche

      su raccolte librarie private, nonche' su carte geografiche,

      spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale

      audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non

      appartenenti allo Stato.

      4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei

      principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere

      individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di

      tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

      5. Gli accordi o le intese possono prevedere

      particolari forme di cooperazione con gli altri enti

      pubblici territoriali.

      6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni

      paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni

      secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del

      presente codice.

      7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni

      ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le

      potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere

      sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

      .

      Art. 2. Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

      42

      1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.».

      Nota all'art. 2:

      - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto

      legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente

      decreto:

      Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1.

      La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e

      nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la

      conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le

      migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica

      del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione

      ed il sostegno degli interventi di conservazione del

      patrimonio culturale.

      In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione

      comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e

      delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati,

      ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici

      coerenti ed integrati.

      2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili

      con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

      3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione

      dei soggetti privati, singoli o associati, alla

      valorizzazione del patrimonio culturale.

      .

      Art. 3. Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

    3. 42

  2. Al comma 1, dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «intende una parte omogenea» sono sostituite dalle seguenti: «intendono parti» e dopo la parola: «caratteri» e' inserita la seguente: «distintivi».

    Nota all'art. 3:

    - Si riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto

    legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente

    decreto:

    Art. 131 (Salvaguardia dei valori del paesaggio). - 1.

    Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono

    parti di territorio i cui caratteri distintivi...

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