Testo del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 del 7 maggio 2004), coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: ??Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di ...

Avvertenza

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto dagli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Funzioni del commissario straordinario e programmi per le imprese del gruppo

(( 1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla

18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: ´decreto-legge n. 347ª, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al comma 1, le parole: ´svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270 eª sono soppresse; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente

´1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, puo' autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessaª; c) il comma 2 e' abrogato

d) al comma 3, le parole: ´Il commissario straordinarioª sono sostituite dalle seguenti: ´Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinarioª, e le parole: ´al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1ª, sono sostituite dalle seguenti: ´al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1ª; e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente

´3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3ª. )) Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2003, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2004) come modificato dalla presente legge

´Art. 3 (Funzioni del commissario straordinario). - 1.

Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.

1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, puo' autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando cio' sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attivita' d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.

  1. (Abrogato).

  2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'art. 2, comma 1.

    3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'art. 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 4, commi 2 e 3ª.

    Art. 2.

    Programma di ristrutturazione

  3. All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni

    (( 0a) al comma 1, la parola: ´cinqueª e' sostituita dalla seguente: ´quindiciª; le parole: ´sentito il commissario straordinarioª sono sostituite dalle seguenti: ´sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3ª ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibiliª; 00a) al comma 1-bis, le parole: ´Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dell'insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1,ª sono sostituite dalle seguenti

    ´Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1,ª; )) a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ´di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimoª sono inserite le seguenti: ´, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinariaª; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente

    ´2-bis. Un estratto della relazione e del programma e' pubblicato, (( tempestivamente, )) in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita' stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270ª; (( b-bis) al comma 4, le parole: ´su richiesta del commissarioª sono sostituite dalle seguenti: ´sentito il commissarioª; )) c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente

    ´4-bis. Il programma di cessione e' presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazioneª.

    Riferimenti normativi

    - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dalla presente legge

    ´Art. 4 (Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione). - 1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro undici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili; 1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'art. 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'art. 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

  4. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita' produttive il programma di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'art. 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'art. 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

    2-bis. Un estratto della relazione e del programma e' pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita' stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'art.

    59 del decreto legislativo n. 270.

  5. Su richiesta motivata del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT