Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ravvisata la straordinaria necessita' ed urgenza di accelerare la definizione dei procedimenti di ristrutturazione economica e finanziaria in corso di attuazione ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, per accelerare il risanamento delle imprese coinvolte, a salvaguardia dei complessi produttivi e dei livelli occupazionali, nonche' a tutela della posizione dei creditori; Ritenuto che tale obiettivo sia raggiungibile mediante un provvedimento legislativo d'urgenza che, anche prevedendo interventi di semplificazione procedimentale, permetta la rapida definizione di ipotesi di concordato con i creditori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a il seguente decreto-legge
Art. 1.
Programmi per le imprese del gruppo
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All'articolo 3 del decreto-legge, 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: ´decreto-legge n. 347ª, dopo il comma 3,
e' aggiunto il seguente
´3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.ª.
Art. 2.
Programma di ristrutturazione
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All'articolo 4 del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni
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al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ´di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimoª sono inserite le seguenti: ´, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinariaª; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente
´2-bis. Un estratto della relazione e del programma e' pubblicato, senza ritardo, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalita' stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270.ª; c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente
´4-bis. Il programma di cessione e' presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione e' autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa puo' avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.ª.
Art. 3.
Concordato
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All'articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 sono apportate le seguenti modificazioni
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al comma 1 la lettera a) e'...
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