DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2008, n. 152 - Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell''articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 163 del 2006;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Vista la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora inviata il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunita' europee alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 10 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per i rapporti con le regioni;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizioni di adeguamento comunitario

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «I "lavori"» sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato I» e al terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato I» sono soppresse;

b) all'articolo 13, dopo la rubrica, nell'elenco di riferimenti normativi, le parole «art. 13, direttiva 2004/17» sono sostituite con le parole «artt. 13 e 35, direttiva 2004/17»; dopo il comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.»;

c) all'articolo 18, dopo la rubrica, nell'elenco dei riferimenti normativi, le parole «art. 22, direttiva 2004/17» sono sostituite dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva 2004/17»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.»;

d) all'articolo 21, comma 1, le parole: «all'articolo che precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 1»;

e) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:

Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; art. 4, lett. b), d.lgs. n. 358/1992; art. 8, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 158/1995). - 1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

;

f) la lettera g), del comma 1, dell'articolo 32 e' sostituita dalla seguente: «g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire puo' prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalita' previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;»;

g) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»;

h) all'articolo 37, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita' tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o piu' di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonche' i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.»;

i) all'articolo 45, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre societa' del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprieta' degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.»;

l) all'articolo 47:

1) nella rubrica, le parole: «Imprese stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Operatori economici stabiliti»;

2) al comma 1, le parole: «alle imprese stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «agli operatori economici stabiliti»;

3) al comma 2, le parole: «le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori economici»; la parola «Esse» e' sostituita dalla seguente: «Essi»; le parole «delle imprese italiane» sono sostituite dalle seguenti: «degli operatori economici italiani»;

m) all'articolo 48, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis: «Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facolta' di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.»;

n) all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 e'...

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