DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2007, n. 113 - Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

Coming into Force01 Agosto 2007
End of Effective Date18 Aprile 2016
Published date31 Luglio 2007
Enactment Date31 Luglio 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/07/31/007G0131/CONSOLIDATED/20160419
Official Gazette PublicationGU n.176 del 31-07-2007 - Suppl. Ordinario n. 173
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Visto il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 15 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni correttive

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

  1. all'articolo 7, comma 4, le parole: «svolge i» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei»;

  2. all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto» sono inserite le seguenti: «nonche' dell'amministrazione della giustizia»;

  3. all'articolo 53, comma 2, lettera c), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualita', il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;

  4. all'articolo 53, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l'appaltatore si avvale di uno o piu' soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante puo' indicare nel bando di gara le modalita' per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista.»;

  5. all'articolo 56, comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;

  6. all'articolo 57, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.»;

  7. all'articolo 58, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il ricorso al dialogo competitivo per lavori e' consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, e' altresi' richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione puo' comunque procedere.»;

  8. l'articolo 59, comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.»;

  9. all'articolo 83, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;»;

  10. all'articolo 84, comma 8:

    1) al primo periodo le parole: «delle stazioni appaltanti» sono sostituite dalle seguenti: «della stazione appaltante»;

    2) al secondo periodo, dopo la parola: «scelti» sono inserite le seguenti: «tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero»;

  11. all'articolo 110, dopo la parola: «proporzionalita», sono inserite le parole: «con la procedura di cui all'articolo 57, comma 6; l'invito e' rivolto ad almeno cinque soggetti» ed e' infine aggiunto il seguente periodo: «Nel regolamento di cui all'articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l'adeguata partecipazione di giovani professionisti.»;

  12. all'articolo 122, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.»;

  13. all'articolo 124, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.»;

  14. all'articolo 135, comma 1:

    1) le parole: «il responsabile del procedimento valuta» sono sostituite dalle seguenti: «il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante»;

    2) la parola: «l'opportunita» e' soppressa;

  15. all'articolo 143, alla fine del comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: «, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo»; r) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le proposte sono presentate entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicativo di cui al comma 3.»;

    2) al comma 3 le parole: «Entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni»;

    3) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso;

  16. all'articolo 154, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;

  17. all'articolo 253:

    1) al comma 1, le parole: «commi 1-bis e 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies»;

    2) al comma 1-bis e' soppressa la lettera c);

    3) al comma 1-ter, le parole: «degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 56»;

    4) dopo il comma 1-ter, sono inseriti i seguenti:

    1-quater. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, le disposizioni dell'articolo 58 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

    1-quinquies. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, e 53, commi 2 e 3, si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.

    .

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

Art 2.

Disposizioni di coordinamento

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

    a) all'articolo 3, comma 7, dopo la parola: «preliminare» sono inserite le seguenti: «o definitivo»;

    b) all'articolo 5:

    1) al comma 5, lettera g), dopo la parola: «codice» sono aggiunte le seguenti: «, anche prevedendo misure incentivanti stabilite dalla legislazione vigente volte ad attenuare i costi della qualificazione per le piccole e medie imprese»;

    2) al comma 9, le parole: «di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 8»;

    ...

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