DECRETO 18 giugno 1998, n. 238 - Regolamento recante norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ed in particolare l'articolo 62, comma 4, il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse - anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento - e la destinazione dell'eventuale attivo residuo; Visto l'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del predetto regolamento; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 marzo 1998; Considerato che non puo' essere accolta la riformulazione proposta dal Consiglio di Stato dell'articolo 2, comma 3, lettera b), in quanto indicando la sezione D del Fondo si e' inteso far riferimento ad una posta introdotta in via di fatto e non alla sezione C di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 settembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 2 aprile 1998;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intende per: a) "Fondo", il Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; b) "decreto legislativo", il decreto legislativo 23 luglio 1996, n.

    415; c) "decreto ministeriale", il decreto ministeriale 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1991, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992; d) "regolamento", il regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo; e) "intermediari", le banche italiane, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' fiduciarie, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 11 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le banche estere e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie definite dall'art. 1, comma 5, lettere e) ed f), del decreto legislativo; f) "insolvenze pregresse", le insolvenze di intermediari il cui stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo prima dell'entrata in vigore del regolamento definito dalla lettera d).

    Art. 2.

    Istituzione della gestione speciale

  2. La gestione speciale, istituita dall'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo con lo scopo di assicurare la copertura finanziaria degli indennizzi dovuti dal Fondo relativi alle insolvenze pregresse, e' attribuita al Fondo medesimo.

  3. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, il Fondo approva il rendiconto alla data del proprio adeguamento al regolamento e da tale data inizia la gestione speciale con contabilizzazione separata.

  4. Nella gestione speciale, alla data prevista dal comma 2, confluiscono: a) le somme imputate alla sezione A e B del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale; b) le somme imputate alla sezione D del Fondo, relative agli indennizzi pagati o impegnati; c) i crediti nei confronti delle procedure concorsuali per gli indennizzi pagati; d) i crediti del Fondo nei confronti dei propri aderenti per i contributi a loro carico maturati e non versati; e) le somme riscosse a seguito dell'esercizio del diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati; f) le attivita' in cui sono investite le somme di cui alle lettere a), b) ed e).

  5. Confluiscono successivamente alla gestione speciale: a) le "quote variabili" del contributo annuale relative all'esercizio 1997 e precedenti, versate in applicazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale; b) le somme successivamente riscosse a seguito dell'esercizio del diritto di surroga relativo agli indennizzi pagati.

  6. Le residue disponibilita' trasferite al Fondo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 25 marzo 1992, iscritte nella sezione B, sono utilizzate per la contribuzione prevista dall'articolo 4, comma 5, a carico delle societa' di intermediazione mobiliare titolari delle disponibilita' stesse.

  7. I titolari dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse possono far valere i propri diritti esclusivamente a carico della gestione speciale.

    Art. 3.

    Vigilanza

  8. Il Fondo risponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della gestione speciale, che deve essere finalizzata al pagamento degli indennizzi dovuti agli aventi diritto relativi alle insolvenze pregresse.

  9. Il Fondo provvede alla redazione della situazione iniziale della gestione speciale e del rendiconto semestrale, inviandoli al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unitamente alle relazioni degli organi di amministrazione e di controllo del Fondo.

    Art. 4.

    Copertura finanziaria

  10. Il Fondo, sulla base dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse alla data di inizio della gestione speciale, predispone un piano triennale per la copertura finanziaria della gestione speciale medesima.

  11. Il piano di cui al comma 1, e' aggiornato con cadenza semestrale in relazione ai crediti successivamente ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonche' ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  12. Alla copertura finanziaria della gestione speciale concorrono gli intermediari aderenti al...

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