DECRETO 25 marzo 1998, n. 113 - Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze

IL MINISTRO

DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA DIFESA

e

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 maggio 1997, n.

115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n.

189, che prevede l'emanazione di un regolamento al fine di

disciplinare la ripartizione fra le imprese autorizzate a gestire i

servizi di comunicazioni mobili e personali degli oneri derivanti al

Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale

di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei

predetti servizi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 38/1998, reso

nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9

marzo 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400;

Vista la nota PSG 451 del 3 febbraio 1998, con la quale il

Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto

1997 ha inviato al Comitato dei Ministri, istituito ai sensi del

decreto medesimo, il presente schema di regolamento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

    a) "imprese", i soggetti autorizzati ad espletare i servizi di

    comunicazioni mobili e personali, per il cui esercizio sono disposte

    le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;

    b) "modifiche al piano", in particolare:

    1) le liberazioni di banda che il Ministero della difesa deve

    effettuare per le esigenze dei servizi mobili e personali ivi

    comprese quelle di cui al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere

    b) e c) del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189;

    2) le riallocazioni di banda operate con i decreti del Ministro

    delle poste e delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996 e 3 giugno

    1997, recanti modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle

    frequenze, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali

    della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n. 248, e del 12

    giugno 1997, n. 135, e le liberazioni gia' effettuate nella banda 900

    MHz in precedenza, per ragioni di urgenza, dal Ministero della difesa

    per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali;

    c) "oneri", i costi e le spese derivanti al Ministero della difesa,

    anche in relazione alle attribuzioni esercitate in favore dei corpi

    di polizia e delle altre strutture competenti per la sicurezza dello

    Stato, computati come appresso specificato.

    1) Rilevano ai fini del presente regolamento: i costi direttamente

    conseguenti alla necessita' di modificare ovvero di sostituire gli

    impianti e i sistemi impiegati nelle bande di frequenze da liberare

    con altri idonei allo svolgimento dei servizi svolti nell'ambito

    della Difesa. Tali costi comprendono le spese di modifica degli

    impianti e dei sistemi suscettibili di modifiche in modo da poter

    operare nelle altre bande di frequenze ovvero le spese di

    acquisizione di nuovi impianti e sistemi destinati a sostituire

    quelli non modificabili. Nell'ambito dei costi sono incluse le spese

    necessarie ad assicurare temporaneamente l'espletamento del servizio,

    nelle more della acquisizione di impianti e sistemi idonei ad operare

    nelle bande di frequenze ove il servizio viene trasferito.

    Nell'ambito dei costi sono comprese: le spese per la installazione e

    la messa in opera degli impianti e sistemi acquisiti; le spese per

    l'acquisizione del supporto logistico necessario agli impianti e

    sistemi modificati o acquisiti; le spese di dismissione degli

    impianti, sistemi e materiali non piu' impiegabili e delle relative

    parti ricambio; le spese amministrative connesse alle attivita' di

    cui sopra. Rilevano altresi' le spese conseguenti alla diminuita

    disponibilita' di spettro che vengono determinati ai sensi

    dell'articolo 2.

    2) Nella valutazione dei costi per la sostituzione di impianti e

    sistemi non modificabili, va operata una riduzione pari ai fondi

    eventualmente gia' allocati dalla Difesa per la sostituzione o la

    manutenzione dei predetti sistemi ed impianti.

    3) Ai fini di quanto disposto al punto 1), per "supporto logistico"

    si intende l'insieme dei materiali e delle attivita' necessari al

    mantenimento in servizio per tre anni dei sistemi di comunicazione,

    costituito dalle parti di ricambio, dalla documentazione tecnica e

    dai corsi per il personale addetto all'impiego ed alla manutenzione.

    Si intende per "spese amministrative" l'insieme delle spese connesse

    all'acquisizione di beni e servizi, relative all'elaborazione dei

    capitolati tecnici di fornitura, agli studi eventualmente necessari

    ed alla formalizzazione dell'intero iter tecnicoamministrativo,

    compresa la gestione contrattuale, l'effettuazione dei collaudi e la

    liquidazione;

    d) "quota annuale di partecipazione agli oneri": la quota annuale

    che grava su ciascuna delle imprese in relazione a ciascun sistema

    tecnico utilizzato per l'espletamento del servizio di comunicazioni

    mobili e personali per le quali e' autorizzata, secondo la procedura

    di cui all'articolo 2;

    e) "quota provvisoria di partecipazione agli oneri": la quota

    annuale di partecipazione agli oneri derivanti dalla applicazione del

    criterio relativo alla ampiezza della banda di frequenza assegnata,

    che e' utilizzata per l'espletamento delle procedure di cui

    all'articolo 2. Le assegnazioni effettuate in corso d'anno si

    considerano comunque decorrenti, ai fini della presente lettera, dal

    l gennaio per le assegnazioni effettuate entro il 30 giugno, e dal l

    luglio per quelle effettuate entro il 31 dicembre;

    f) "quota definitiva di partecipazione agli oneri": la quota di

    partecipazione relativa alla situazione esistente al 31 dicembre di

    ciascun anno. Ai fini della determinazione della quota definitiva di

    partecipazione agli oneri, le assegnazioni di bande di frequenze

    effettuate in corso di anno si considerano come decorrenti comunque

    dall'inizio del mese in cui sono state disposte.

    Art. 2.

    Procedimento

  2. Ai fini della determinazione della quota annuale di

    partecipazione agli oneri di ciascuna impresa vengono innanzitutto

    individuati gli oneri derivanti alla Difesa dalle modifiche al piano,

    tenendoli distinti in relazione ai diversi sistemi di...

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