DECRETO 25 marzo 1998, n. 113 - Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 maggio 1997, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n.
189, che prevede l'emanazione di un regolamento al fine di
disciplinare la ripartizione fra le imprese autorizzate a gestire i
servizi di comunicazioni mobili e personali degli oneri derivanti al
Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale
di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei
predetti servizi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 38/1998, reso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9
marzo 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la nota PSG 451 del 3 febbraio 1998, con la quale il
Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto
1997 ha inviato al Comitato dei Ministri, istituito ai sensi del
decreto medesimo, il presente schema di regolamento;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
-
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "imprese", i soggetti autorizzati ad espletare i servizi di
comunicazioni mobili e personali, per il cui esercizio sono disposte
le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;
b) "modifiche al piano", in particolare:
1) le liberazioni di banda che il Ministero della difesa deve
effettuare per le esigenze dei servizi mobili e personali ivi
comprese quelle di cui al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c) del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189;
2) le riallocazioni di banda operate con i decreti del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996 e 3 giugno
1997, recanti modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n. 248, e del 12
giugno 1997, n. 135, e le liberazioni gia' effettuate nella banda 900
MHz in precedenza, per ragioni di urgenza, dal Ministero della difesa
per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali;
c) "oneri", i costi e le spese derivanti al Ministero della difesa,
anche in relazione alle attribuzioni esercitate in favore dei corpi
di polizia e delle altre strutture competenti per la sicurezza dello
Stato, computati come appresso specificato.
1) Rilevano ai fini del presente regolamento: i costi direttamente
conseguenti alla necessita' di modificare ovvero di sostituire gli
impianti e i sistemi impiegati nelle bande di frequenze da liberare
con altri idonei allo svolgimento dei servizi svolti nell'ambito
della Difesa. Tali costi comprendono le spese di modifica degli
impianti e dei sistemi suscettibili di modifiche in modo da poter
operare nelle altre bande di frequenze ovvero le spese di
acquisizione di nuovi impianti e sistemi destinati a sostituire
quelli non modificabili. Nell'ambito dei costi sono incluse le spese
necessarie ad assicurare temporaneamente l'espletamento del servizio,
nelle more della acquisizione di impianti e sistemi idonei ad operare
nelle bande di frequenze ove il servizio viene trasferito.
Nell'ambito dei costi sono comprese: le spese per la installazione e
la messa in opera degli impianti e sistemi acquisiti; le spese per
l'acquisizione del supporto logistico necessario agli impianti e
sistemi modificati o acquisiti; le spese di dismissione degli
impianti, sistemi e materiali non piu' impiegabili e delle relative
parti ricambio; le spese amministrative connesse alle attivita' di
cui sopra. Rilevano altresi' le spese conseguenti alla diminuita
disponibilita' di spettro che vengono determinati ai sensi
dell'articolo 2.
2) Nella valutazione dei costi per la sostituzione di impianti e
sistemi non modificabili, va operata una riduzione pari ai fondi
eventualmente gia' allocati dalla Difesa per la sostituzione o la
manutenzione dei predetti sistemi ed impianti.
3) Ai fini di quanto disposto al punto 1), per "supporto logistico"
si intende l'insieme dei materiali e delle attivita' necessari al
mantenimento in servizio per tre anni dei sistemi di comunicazione,
costituito dalle parti di ricambio, dalla documentazione tecnica e
dai corsi per il personale addetto all'impiego ed alla manutenzione.
Si intende per "spese amministrative" l'insieme delle spese connesse
all'acquisizione di beni e servizi, relative all'elaborazione dei
capitolati tecnici di fornitura, agli studi eventualmente necessari
ed alla formalizzazione dell'intero iter tecnicoamministrativo,
compresa la gestione contrattuale, l'effettuazione dei collaudi e la
liquidazione;
d) "quota annuale di partecipazione agli oneri": la quota annuale
che grava su ciascuna delle imprese in relazione a ciascun sistema
tecnico utilizzato per l'espletamento del servizio di comunicazioni
mobili e personali per le quali e' autorizzata, secondo la procedura
di cui all'articolo 2;
e) "quota provvisoria di partecipazione agli oneri": la quota
annuale di partecipazione agli oneri derivanti dalla applicazione del
criterio relativo alla ampiezza della banda di frequenza assegnata,
che e' utilizzata per l'espletamento delle procedure di cui
all'articolo 2. Le assegnazioni effettuate in corso d'anno si
considerano comunque decorrenti, ai fini della presente lettera, dal
l gennaio per le assegnazioni effettuate entro il 30 giugno, e dal l
luglio per quelle effettuate entro il 31 dicembre;
f) "quota definitiva di partecipazione agli oneri": la quota di
partecipazione relativa alla situazione esistente al 31 dicembre di
ciascun anno. Ai fini della determinazione della quota definitiva di
partecipazione agli oneri, le assegnazioni di bande di frequenze
effettuate in corso di anno si considerano come decorrenti comunque
dall'inizio del mese in cui sono state disposte.
Art. 2.
Procedimento
-
Ai fini della determinazione della quota annuale di
partecipazione agli oneri di ciascuna impresa vengono innanzitutto
individuati gli oneri derivanti alla Difesa dalle modifiche al piano,
tenendoli distinti in relazione ai diversi sistemi di...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA