DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2012 - Attuazione delle disposizioni concernenti la tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e degli atti relativi al segreto di Stato, contenute nel DPCM 22 luglio 2011, n. 4. (12A02573)

Ai Signori Ministri della Repubblica

Loro sede

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La nuova disciplina del segreto di Stato, contenuta nella legge n. 124 del 2007, e' frutto di un processo di elaborazione che ha preso le mosse dall'impianto generale dell'istituto cosi' come delineato dalla legge n. 801 del 1977 e si e' andato arricchendo del fondamentale apporto interpretativo della giurisprudenza costituzionale.

Il ricorso allo speciale vincolo e' stato ancorato - cosi' come gia' accadeva con la legge n. 801 - alla necessita' di salvaguardare beni essenziali per la conservazione dello Stato: l'integrita' della Repubblica, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, l'indipendenza dello Stato e la sua preparazione e difesa militare (art. 39, comma 1, della legge n. 124/2007).

La legge n. 124, in termini di novita' rispetto al passato, ha previsto un criterio di valutazione del danno che si vuole evitare con il ricorso al segreto di Stato, prescrivendo che esso debba configurarsi come tale da «ledere gravemente» la salus rei publicae (art. 39, comma 3 e art. 3 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008).

Con il richiamo al principio della gravita' del danno il legislatore ha inteso ancorare saldamente il segreto di Stato al criterio del bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare interessi essenziali della Repubblica e la tutela di interessi potenzialmente confliggenti, anch'essi di natura costituzionale, destinati ad essere sacrificati quando si fa ricorso all'istituto.

In tale quadro, la legge ha introdotto anche nuovi casi di inopponibilita' del segreto di Stato. Rispetto all'ipotesi gia' prevista dalla legge n. 801/1977, concernente i reati eversivi dell'ordine costituzionale, costituiscono ora motivo ostativo anche i fatti di terrorismo e quelli costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (rispettivamente rubricati: devastazione, saccheggio e strage; associazione di tipo mafioso; scambio elettorale politico-mafioso; strage).

Il legislatore ha infine stabilito un limite di durata del segreto di Stato in quindici anni, prorogabile non oltre i trenta, decorso il quale gli interessi che e' stato necessario comprimere per assicurare la salvaguardia del prevalente interesse della sicurezza dello Stato riacquistano la loro piena tutela da parte dell'ordinamento (art. 39, commi 7 e 8).

Alla luce del quadro ordinamentale, quindi, il ricorso al segreto di Stato impone in primo luogo un'attenta e ponderata valutazione della gravita' del danno che potrebbe derivare all'integrita' della Repubblica. Il vincolo non puo' percio' essere...

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