Testo del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2004, n. 316, recante: .

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Autorizzazione ad emettere gas serra 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, (( del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 )), in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.

3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle domande di autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro )) delle attivita' produttive.

4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.

Riferimenti normativi

- L'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 275 del 25 ottobre 2003, e' il seguente

´Allegato I

Categorie di attivita' di cui all'art. 2, paragrafo 1, agli articoli 3, 4, 14, paragrafo 1, e agli articoli 28 e 30

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.

2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT