Testo del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - )) serie generale - n. 25 del 1 febbraio 1999), coordinato con la legge di conversione 1 aprile 1999, n. 84 ( in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'...

Avvertenza

Il titolo del presente decreto e' stato sostituito dalla legge di conversione con quello soprariportato.

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituita dalla seguente: "Durata dell'ufficio. Conferma. (( Ulteriore nomina )) ".

  1. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. il secondo periodo del comma 1 e' soppresso; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente

    "1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e).

    Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'."; b-bis) (( al comma 2, le parole: "Fermo restando il limite di eta' di cui al comma 1," sono soppresse. ))

    Riferimenti normativi

    - Il testo vigente dell'art. 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, cosi' recita

    "Art. 7 (Durata dell'ufficio. Conferma: Ulteriore nomina). - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, puo' essere confermato una sola volta per un uguale periodo.

    1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1, lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre...

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