TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2012, n. 89 - Testo del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 28 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 132 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Proroga di termini in materia sanitaria.». (12A09047)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

  1. Il termine del 30 giugno 2012 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' ulteriormente prorogato al ((31 dicembre 2012)).

  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e comunque ((inderogabilmente)) non otre il 31 dicembre 2012, sono prorogati gli organi collegiali e gli altri organismi operanti presso il Ministero della salute di cui all'Allegato 1. Entro la medesima data il Ministro della salute, puo', con propri decreti, rinnovarne la composizione, senza accrescere il numero dei componenti.

  3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, fatti salvi i componenti di diritto previsti dalla normativa vigente, puo' rinnovare la composizione del Consiglio superiore di sanita', nominando il presidente e i componenti non di diritto, riducendo questi ultimi al numero di quaranta.

    ((3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

    5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie

    .))

    Riferimenti normativi

    Il testo dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

    Art. 10. (Proroga di termini in materia sanitaria)

    (Omissis).

    2. Il termine del 31 gennaio 2011 di cui all'articolo

    1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n.

    120, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre

    2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

    febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del

    Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo

    2011, e' fissato al 31 dicembre 2012.

    3. Al fine di consentire alle regioni di completare il programma finalizzato alla realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita' libero-professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-duodecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n.

    254, il termine, gia' stabilito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' fissato al 31 dicembre 2012.

    .

    Il testo dell'articolo 2, comma 4, della legge 4

    novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) e' il seguente:

    Art. 2. (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute)

    (Omissis).

    4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con Legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

    400, nel rispetto dei seguenti criteri:

    a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

    b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

    c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

    d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

    .

    Il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto

    2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

    settembre 2011, n. 148 ( Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al

    Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

    "Art. 3. Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche.

  4. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30

    settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

    1. vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    2. contrasto con i principi fondamentali della

      Costituzione;

    3. danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e contrasto con l'utilita' sociale;

    4. disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e...

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