Testo del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, coordinato con la legge di conversione 24 luglio 1998, n. 245, recante: "Misure urgenti per l'autotrasporto"

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1998 si procedera' alla ripubblicazione del testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Oneri indiretti

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, (( si applicano anche )) per il periodo di imposta relativo all'anno 1997. Il relativo onere e' determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998.

  2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati (( per il 1998 )) nei limiti di lire 32 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 32 miliardi, per l'anno 1998, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

    Art. 2.

    Contributi al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori

  3. Per l'anno 1998 e' assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori l'importo di lire 114 miliardi per lo svolgimento delle proprie finalita' istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuitegli dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 23...

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