Il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: all'articolo 4, dopo il primo, e' aggiunto il seguente comma:
"Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente i cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che ne facciano richiesta all'autorita' sanitaria competente";
l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale"";
l'articolo 6 e' soppresso;
l'articolo 8 e' soppresso;
dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis. - Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unita' sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternita' attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della sanita'.
Art. 8-ter. - Ai fini di cui all'articolo 22 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981 per le sole attivita' connesse all'erogazione delle prestazioni termali.
Per l'esercizio 1981, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico del Fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni...