LEGGE 10 agosto 2000, n. 229 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante: "Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto"

Coming into Force22 Agosto 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/08/21/000G0282/ORIGINAL
Published date21 Agosto 2000
Enactment Date10 Agosto 2000
Official Gazette PublicationGU n.194 del 21-08-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dei trasporti e della

navigazione Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22

giugno 2000, n. 167

All'articolo 1 e' premesso il seguente:

"Art. 01. - 1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circolazione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale ".

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:

"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a L. 110.000 al giorno, elevate a L. 180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto ".

All'articolo 2 il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "75 miliardi , le parole: "23 miliardi sono sostituite dalle seguenti: "83 miliardi e le parole: "90 miliardi sono sostituite...

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