LEGGE 15 maggio 1991, n. 154 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze

Coming into Force16 Maggio 1991
Enactment Date15 Maggio 1991
Published date15 Maggio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/05/15/091G0192/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.112 del 15-05-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, recante modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano salvi gli effetti dell'articolo 8, comma 6, del decreto- legge 14 gennaio 1991, n. 7, e dell'articolo 8, comma 6, del decreto- legge 16 marzo 1991, n. 83.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 maggio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia

FORMICA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16

MARZO 1991, N. 83.

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. L'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e' sostituito dal seguente:

'Art. 1. - 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che e' obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e' punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati e' superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto e' superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

  1. E' punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:

    1. avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta e' superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera c) o, comunque, e' superiore a cinquecento milioni di lire;

    2. avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta e' superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o...

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