La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, recante norme transitorie per il personale precario delle Universita', con le seguenti modificazioni:
Al primo comma le parole: gli assegni di studio, sono sostituite dalle seguenti: gli assegni di formazione scientifica e didattica.
Al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: L'importo delle borse di cui al precedente comma e' equiparato a quello degli assegni di formazione scientifica e didattica. Ai loro titolari sono altresi' corrisposte le stesse indennita' attribuite ai titolari dei contratti e degli assegni di formazione scientifica e didattica.
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
Il Consiglio nazionale delle ricerche, gli altri enti pubblici di ricerca, di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nonche' la Domus Galilaeana, l'Accademia dei Lincei e la Scuola normale di Pisa sono autorizzati a prorogare, a domanda, fino al 31 ottobre 1979 le borse di studio in godimento al 31 ottobre 1978 e a ripristinare quelle i cui titolari abbiano svolto presso le Universita' almeno un biennio di attivita' nel periodo 1 settembre 1974-31 ottobre 1978, attestata dal competente direttore di Istituto.
Al quarto comma sono soppresse le parole: Ai fini della loro formazione scientifica e didattica e le parole:
sono tenuti a svolgere, sono sostituite con le seguenti:
possono svolgere.
Al sesto comma le parole da: Sono altresi' prorogati, fino alle parole: sopravvenuta indisponibilita' del posto, sono sostituite dalle seguenti: Sono altresi' prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che erano in servizio alla data del 23 ottobre 1978.
Al secondo periodo del sesto comma, le parole: potranno essere, sono sostituite dalla parola: sono, e sono aggiunte, in fine, le parole: L'importo annuo di tali borse ed assegni e' elevato compatibilmente alle disponibilita' di bilancio delle singole universita' e comunque in misura non superiore a L. 2.600.000.
Il settimo comma e' sostituito dal seguente:
Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facolta' di medicina e chirurgia...