LEGGE 17 novembre 1984, n. 775 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno

Coming into Force18 Novembre 1984
Published date17 Novembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/11/17/084U0775/ORIGINAL
Enactment Date17 Novembre 1984
Official Gazette PublicationGU n.317 del 17-11-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il rapporto viene trasmesso dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.";

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. Il CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulata sulla base del rapporto di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, approva un piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi compresi i collaudi, i pagamenti finali e il contenzioso.

2-bis. Nel piano sono individuati i criteri per la realizzazione:

  1. delle opere in corso, al fine di garantirne il completamento funzionale;

  2. delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati alla data del 31 luglio 1984;

  3. degli interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di incentivi industriali e agricoli, della definizione tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri gia' concessi, nonche' dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e di quelli finanziati con prestiti esteri.

    2-ter. Nel piano sono inoltre individuati:

  4. i soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti destinatari dei trasferimenti delle opere anche ai fini della gestione e della manutenzione;

  5. i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano e degli altri interventi previsti dalla legge di conversione del presente decreto, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilita' finanziarie;

  6. le modalita' di esecuzione sulla base della legislazione vigente.

    2-quater. Al finanziamento e alla realizzazione degli interventi e dei programmi approvati entro il 31 luglio 1984, non rientranti nelle precedenti lettere, insieme a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, si provvede in conformita' di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e della relativa legge di conversione e del programma triennale del Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 1985.";

    i commi 3, 5 e 6 sono soppressi.

    All'articolo 2:

    il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    "1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive...

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