LEGGE 31 luglio 1975, n. 363 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani

Coming into Force15 Agosto 1975
Enactment Date31 Luglio 1975
Published date14 Agosto 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/08/14/075U0363/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.216 del 14-08-1975
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data del 30 giugno 1975, sono prorogati fino alla data del 30 giugno 1976, ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione o locanda, fino al 31 dicembre 1976. Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori o subconduttori che siano iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973 per un reddito complessivo netto non superiore a 4 milioni di lire o che comunque abbiano percepito nel 1972 un reddito complessivo di pari misura determinabile ai sensi degli articoli 133, 135, 136, 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

I limiti di reddito si intendono riferiti alla somma dei redditi iscritti a ruolo ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1973, imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che hanno residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

La proroga non si applica quando l'inquilino non sia cittadino italiano e non abbia avuto la residenza in Italia continuatamente nel periodo della locazione, o vi abbia soggiornato per turismo.

La proroga si applica in ogni caso quando il cittadino straniero soggiorni in Italia per ragioni di lavoro dipendente e con reddito annuo inferiore a 4 milioni nonche' per ragioni di studio con iscrizione regolare a corsi scolastici".

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli: Art. 1-bis.

"A decorrere dal 1 luglio 1975, i canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ininterrottamente soggette a proroga legale, possono, a richiesta del locatore, essere cosi' aumentati:

1) in misura non superiore al 25 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 1 marzo 1947;

2) in misura non superiore al 15 per cento per i contratti stipulati tra il 1 marzo 1947 e il 1 gennaio 1953;

3) in misura non superiore al 10 per cento per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1953 e il 7 novembre 1963.

Gli aumenti previsti nel...

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