LEGGE 18 maggio 2012, n. 62 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (12G0085)

Coming into Force22 Maggio 2012
Published date21 Maggio 2012
Enactment Date18 Maggio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/05/21/012G0085/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.117 del 21-05-2012
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 maggio 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2012, N. 29

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), le parole da: «al comma 1» fino a: «"stipulate» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", stipulate» e dopo le parole: «Comitato interministeriale per il credito e il risparmio» sono aggiunte le seguenti: «al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili»;

al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle strutture del predetto Ministero, un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni da parte delle banche alla clientela, con particolare riferimento alle imprese micro, piccole, medie e a quelle giovanili e femminili, nonche' sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito dei medesimi soggetti. Nell'ambito di tali attivita' l'Osservatorio analizza anche tassi, commissioni e altre condizioni accessorie, articolando l'informazione a livello...

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