LEGGE 31 marzo 1979, n. 93 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione

Coming into Force02 Aprile 1979
Published date01 Aprile 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/04/01/079U0093/ORIGINAL
Enactment Date31 Marzo 1979
Official Gazette PublicationGU n.91 del 01-04-1979
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non puo' avvenire prima del 1 gennaio 1980.

La data di esecuzione e' fissata con decreto dal pretore, su istanza del locatore, nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 30 giugno 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 31 dicembre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 marzo 1981.

All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, e' fissata 15 mesi dopo la data di esecutorieta' del provvedimento stesso.

Dopo l'articolo 1 e' aggiunto il seguente:

Art. 1-bis. - L'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e' modificato come segue:

dopo le parole: "negli articoli 67, 70 e" aggiungere: ", ferme restando le scadenze convenzionali, nell'articolo";

dopo il primo periodo aggiungere: "Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 29 tale facolta' e' riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita' del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio";

alla fine dell'ultimo periodo aggiungere le parole:

"nonche' quelle dell'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma".

All'articolo 2, nel primo comma, alinea introduttivo, la parola: "articolo" e' sostituita dalle seguenti: "articolo 1"; nel secondo comma, le parole: "1 gennaio 1976", sono sostituite dalle seguenti: "1 luglio 1975", e le parole da: "Tuttavia", sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "Tuttavia per i provvedimenti previsti al n. 1) del primo comma, se la morosita' e' sanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in...

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