LEGGE 14 gennaio 1993, n. 4 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato

Coming into Force16 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/15/093G0027/ORIGINAL
Enactment Date14 Gennaio 1993
Published date15 Gennaio 1993
Official Gazette PublicationGU n.11 del 15-01-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei

Ministri RONCHEY, Ministro per i beni

culturali e ambientali Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

AVVERTENZA: Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 270 del 16 novembre 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 17.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14

NOVEMBRE 1992, N. 433.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "i musei statali" sono sostituite dalle seguenti: "i musei e le biblioteche statali, nonche' negli archivi di Stato"; e dopo la parola: "audiovisivi" sono inserite le seguenti: "di sicurezza".

L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Per assicurare una piu' intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonche' per garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di necessita' e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' assegnare temporaneamente in quelle sedi unita' dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

  1. L'ordine delle assegnazioni individua...

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