DECRETO-LEGGE 14 novembre 1992, n. 433 - Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali

Coming into Force17 Novembre 1992
Published date16 Novembre 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/11/16/092G0489/CONSOLIDATED/19991227
Enactment Date14 Novembre 1992
Official Gazette PublicationGU n.270 del 16-11-1992
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dei musei statali, mediante l'impiego continuativo ed ininterrotto degli impianti di controllo audiovisivi ed una piu' razionale utilizzazione del personale addetto alla sorveglianza, ricorrendo anche al volontariato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei statali in cui siano installati impianti audiovisivi e' autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati.

Art 1.
  1. Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i musei e le biblioteche statali, nonche' negli archivi di Stato in cui siano installati impianti audiovisivi di sicurezza e' autorizzato, anche in assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque raccolti e depositati.

Art 2.
  1. Per assicurare una piu' intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento dei musei che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione e comunque in situazioni di necessita' e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' trasferire di ufficio in quelle sedi unita' dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

  2. In caso di ulteriori carenze il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilita' da altre amministrazioni dello Stato.

  3. A questo scopo, entro il 20 gennaio di ogni anno, e' compilato l'elenco dei musei che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio ed e' pubblicata, a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, la graduatoria dei dipendenti da utilizzare e della sede di assegnazione.

  4. Per il corrente anno gli adempimenti di cui al comma 3 sono eseguiti entro il 20 dicembre.

Art 2.

((1. Per assicurare una piu' intensa sorveglianza e favorire il regolare funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonche' per garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di necessita' e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' assegnare temporaneamente in quelle sedi unita' dipendenti da altro ufficio, presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione organica.

  1. L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.

  2. In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilita' da altre amministrazioni dello Stato.

  3. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed e' formata la graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in graduatoria non accetti la mobilita' volontaria, le assegnazioni sono effettuate d'ufficio)).

Art 3.
  1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi dello Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali stipula, con le organizzazioni di volontariato, le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

  2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di sorveglianza non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art 3.
  1. Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di volontariato aventi finalita' culturali, le convenzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

    1-bis. Il personale delle organizzazioni di volontariato e' utilizzato ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

  2. Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT