Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Il titolo e' sostituito dal seguente: "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria".
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "la revoca dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti:
"ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata".
All'articolo 2:
al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una societa' fiduciaria o di una societa' fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresi' soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:";
al comma 7, le parole: "vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza" sono sostituite dalle seguenti: "vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la societa' fiduciaria o la societa' fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale";
al comma 8, dopo le parole: "sono applicabili" e' inserita la seguente: "anche";
al comma 10, dopo le parole: "societa' fiduciarie" sono inserite le seguenti: "e alle societa' fiduciarie e di revisione".
L'articolo 4 e' soppresso.
L'articolo 5 e' soppresso.
L'articolo 6 e' soppresso.