LEGGE 1 agosto 1986, n. 430 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria

Coming into Force05 Agosto 1986
Published date04 Agosto 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/08/04/086U0430/ORIGINAL
Enactment Date01 Agosto 1986
Official Gazette PublicationGU n.179 del 04-08-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica

hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Il titolo e' sostituito dal seguente: "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria".

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "la revoca dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti:

"ai sensi dell'articolo 2 della legge suindicata".

All'articolo 2:

al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:

"1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale e' stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una societa' fiduciaria o di una societa' fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresi' soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:";

al comma 7, le parole: "vanno proposte dinanzi al tribunale che ha accertato il primo stato di insolvenza" sono sostituite dalle seguenti: "vanno proposte dinanzi al tribunale del luogo dove la societa' fiduciaria o la societa' fiduciaria e di revisione o l'ente di gestione fiduciaria hanno la sede legale";

al comma 8, dopo le parole: "sono applicabili" e' inserita la seguente: "anche";

al comma 10, dopo le parole: "societa' fiduciarie" sono inserite le seguenti: "e alle societa' fiduciarie e di revisione".

L'articolo 4 e' soppresso.

L'articolo 5 e' soppresso.

L'articolo 6 e' soppresso.

Art 2.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta...

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