LEGGE 22 marzo 2010, n. 41 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. (10G0061)

Coming into Force28 Marzo 2010
Enactment Date22 Marzo 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/03/27/010G0061/ORIGINAL
Published date27 Marzo 2010
Official Gazette PublicationGU n.72 del 27-03-2010
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 marzo 2010 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro dello

sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 3

All'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo puo' essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate:

a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico;

b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento.

3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresi' avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarita', ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto

.

All'articolo 2:

al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Tale incremento » sono inserite le seguenti: « , da considerare aggiuntivo rispetto alla capacita' attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, »;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. Le procedure di cui al comma 2, relative alle quote di interconnector che non risultino finanziate a seguito delle procedure gia' esperite, anche per...

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