LEGGE 26 maggio 2000, n. 137 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche"

Coming into Force28 Maggio 2000
Enactment Date26 Maggio 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/05/27/000G0186/ORIGINAL
Published date27 Maggio 2000
Official Gazette PublicationGU n.122 del 27-05-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 maggio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato

Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2000, n. 70.

L'articolo 1 e' soppresso.

All'articolo 2:

il comma 1 e' soppresso;

al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "nella formula tariffaria bonus-malus" sono sostituite dalle seguenti: "nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri"; al primo periodo, le parole da: ", nelle classi di merito" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti.";

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore";

al comma 3, le parole: "tariffe di bonus-malus" sono sostituite dalle seguenti: "formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri";

al comma 4, sono premesse le parole: "All'articolo 12...

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