MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2000, n. 82.
All'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: "in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi sono inserite le seguenti: "o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4 ".
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
"Art. 2-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni , sono inserite le seguenti: ", anche nell'ipotesi del tentativo .
Art. 2-ter. - 1. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale, le parole: "commi 1, 3 e 4 sono soppresse.
Art. 2-quater. - 1. All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:
"2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto .
Art. 2-quinquies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero sono aggiunte le seguenti: "e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia .
Art. 2-sexies. - 1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "l'applicazione di una misura di sicurezza sono aggiunte le seguenti: "diversa dalla confisca .
Art. 2-septies. - 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace...