LEGGE 5 giugno 2000, n. 144 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato"

Coming into Force08 Giugno 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/06/07/000G0194/ORIGINAL
Published date07 Giugno 2000
Enactment Date05 Giugno 2000
Official Gazette PublicationGU n.131 del 07-06-2000
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 giugno 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2000, n. 82.

All'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: "in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi sono inserite le seguenti: "o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4 ".

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

"Art. 2-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni , sono inserite le seguenti: ", anche nell'ipotesi del tentativo .

Art. 2-ter. - 1. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale, le parole: "commi 1, 3 e 4 sono soppresse.

Art. 2-quater. - 1. All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente:

"2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto .

Art. 2-quinquies. - 1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero sono aggiunte le seguenti: "e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia .

Art. 2-sexies. - 1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole: "l'applicazione di una misura di sicurezza sono aggiunte le seguenti: "diversa dalla confisca .

Art. 2-septies. - 1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

"4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT