DECRETO-LEGGE 7 aprile 2000, n. 82 - Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato

Coming into Force09 Aprile 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/04/08/000G0129/CONSOLIDATED/20000607
Published date08 Aprile 2000
Enactment Date07 Aprile 2000
Official Gazette PublicationGU n.83 del 08-04-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le disposizioni del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato;

Rilevato che le profonde modifiche al sistema processuale penale introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di rito abbreviato hanno trasferito su quest'ultimo una rilevante serie di incombenze in precedenza riservate alla sola sede dibattimentale, cosi' dilatandone i tempi e rendendo inadeguato l'attuale meccanismo normativo di determinazione dei termini massimi di custodia cautelare nella parte incidente su tale fase processuale;

Ritenuto coerente con la nuova fisionomia del giudizio abbreviato riservare ad esso una specifica fascia, in sede di determinazione dei termini di custodia cautelare, parallela a quella prevista per il giudizio che avvenga con il rito ordinario, ferma restando la durata complessiva dei predetti termini, al solo fine di riequilibrare tempi e scansioni della custodia stessa ed evitare scarcerazioni per decorrenza dei termini incongrue ed ingiustificate in relazione allo svolgimento in concreto dei relativi processi;

Ritenuto che tale situazione straordinaria, che emerge come conseguenza di una recente modifica legislativa, non puo' che essere fronteggiata con apposito intervento legislativo urgente ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta, altresi' la necessita' e l'urgenza di rettificare nel comma 4 dell'articolo 13 della predetta legge 16 dicembre 1999, n. 479, un richiamo erroneo in materia di autenticazione della procura speciale rilasciata al difensore, al fine di rimuovere incertezze interpretative tali da determinare conseguenze negative per un numero rilevante di parti private costituite nel processo penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:

  1. nella lettera a) le parole: "dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli artticoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:" sono sostituite dalle seguenti: "dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:";

  2. dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

"b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;".

Art 2.
  1. L'articolo 304 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:

  1. nel comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

    "c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.";

  2. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.";

  3. nel comma 5, le parole: "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato,".

Art 2.
  1. L'articolo 304 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:

  1. nel comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

    "c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.";

  2. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.";

  3. nel comma 5, le...

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