LEGGE 8 gennaio 2002, n. 1 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

Coming into Force11 Gennaio 2002
Enactment Date08 Gennaio 2002
Published date10 Gennaio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/01/10/002G0001/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.8 del 10-01-2002
Articoli

(Raccolta 2002)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Sirchia, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402

All'articolo 1, comma 1:

all'alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite dalle seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo";

alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001";

alla lettera b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1º settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001".

All'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

All'articolo 1, comma 2:

dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,";

dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti: "in forza di un contratto con l'azienda";

le parole: "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera...

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