Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402
All'articolo 1, comma 1:
all'alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite dalle seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo";
alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001";
alla lettera b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1º settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001".
All'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
All'articolo 1, comma 2:
dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,";
dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti: "in forza di un contratto con l'azienda";
le parole: "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera...