DECRETO-LEGGE 12 novembre 2001, n. 402 - Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

Coming into Force13 Novembre 2001
Published date12 Novembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/11/12/001G0461/CONSOLIDATED/20041231
Enactment Date12 Novembre 2001
Official Gazette PublicationGU n.263 del 12-11-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza nella gestione del personale del Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli Infermieri professionali dipendenti ed emergenza infermieristica

  1. In caso di accertata impossibilita' a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unita' sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facolta', non oltre il 31 dicembre 2003:

    1. di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto

      di lavoro;

    2. di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17 del C.C.N.L. 1

      settembre 1995, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con

      le modalita' ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7

      dello stesso articolo.

  2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorche' resa all'Amministrazione di appartenenza.

  3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

    1. essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;

    2. essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;

    3. non beneficiare, nel mese in cui e' richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la

    riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese

    le assenze per malattia.

  4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attivita' delle sale operatorie.

  5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.

  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.

  7. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonche', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati e finanziati a cura delle Regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonche' le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e di espletamento dell'esame finale. I predetti corsi sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.

  8. Fino a quando non si procedera' ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura e' disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attivita' assistenziali in base all'organizzazione dell'unita' funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

  9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche, organizzato dalle universita' ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.

  10. I diplomi conseguiti dagli infermieri in base alla normativa precedente all'istituzione dei corsi di laurea in infermieristica e che abbiano consentito l'iscrizione agli albi professionali IPASVI, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in Scienze infermieristiche, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle universita'. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,".

  11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza nella gestione del personale del Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri . . . dipendenti ed emergenza infermieristica

  1. In caso di accertata impossibilita' a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unita' sanitarie locali , le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facolta', non oltre il 31 dicembre 2003:

    1. di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto

      di lavoro ((da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura

      di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre

      2001));

    2. di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste ((dall'articolo 31 del CCNL

      integrativo del 20 settembre 2001)), per la durata massima di un

      anno, rinnovabile, con le modalita' ed i criteri indicati dai

      commi 2, 3, 4, 5, 6...

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