LEGGE 16 luglio 1993, n. 230 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia

Coming into Force18 Luglio 1993
Enactment Date16 Luglio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/07/17/093G0308/ORIGINAL
Published date17 Luglio 1993
Official Gazette PublicationGU n.166 del 17-07-1993
Articoli

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15

MAGGIO 1993, N. 144.

All'articolo 2, comma 3, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorita' competente procede alla confisca del mezzo stesso".

Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a...

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