DECRETO-LEGGE 15 maggio 1993, n. 144 - Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia

Coming into Force18 Maggio 1993
Enactment Date15 Maggio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/05/17/093G0209/CONSOLIDATED/19940601
Published date17 Maggio 1993
Official Gazette PublicationGU n.113 del 17-05-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 aprile 1993, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti il regolamento CEE n. 990/93, nonche' la decisione n. 285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della marina mercantile e del commercio con l'estero; E M A N A il seguente decreto-legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione n. 820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 aprile 1993, che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri; Visti il regolamento CEE n. 990/93, nonche' la decisione n. 235 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA, riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della marina mercantile e del commercio con l'estero; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Piena e intera esecuzione e' data alla decisione n. 235 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993.

Art 2.
  1. Il sequestro dei mezzi di trasporto, previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 990/93 del Consiglio del 26 aprile 1993 e dall'articolo 8 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993, e' disposto dal prefetto competente per territorio quale rappresentante del Governo, che adotta le misure necessarie, sentite le amministrazioni interessate. Il sequestro e' mantenuto fino alla data di cessazione dell'embargo nei confronti della Repubblica federale jugoslava.

  2. I mezzi di trasporto indicati dall'articolo 9 del regolamento CEE n. 990/93 e dall'articolo 9 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993 sono ispezionati e trattenuti a fini di indagine dalle autorita' doganali preposte al controllo competenti per territorio.

  3. Qualora dalla ispezione risulti accertata la violazione delle disposizioni dei summenzionati atti, l'autorita' procedente:

    1. confisca, unitamente al carico colpito dall'embargo, i mezzi di trasporto battenti la bandiera nazionale o appartenenti a soggetti di cittadinanza o nazionalita' italiana;

    2. negli altri casi, confiscata la merce colpita da embargo, informa immediatamente, tramite il Ministero degli affari esteri, il consolato rappresentante lo Stato interessato e pone a disposizione dello stesso, per le determinazioni di sua competenza, il mezzo di trasporto, che viene trattenuto sotto sequestro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

  4. Qualora l'ispezione dia esito negativo, il mezzo di trasporto con il relativo carico sono rilasciati, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

  5. Le autorita' competenti di cui ai commi 1 e 2 riferiscono al Ministero degli affari esteri e alle altre amministrazioni interessate in ordine alle procedure e ai provvedimenti adottati.

Art 2.
  1. Il sequestro...

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