LEGGE 26 maggio 2011, n. 75 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (11G0117)

Coming into Force28 Maggio 2011
Enactment Date26 Maggio 2011
Published date27 Maggio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/05/27/011G0117/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.122 del 27-05-2011
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 maggio 2011 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2011, N. 34

All'articolo 2, al comma 2, nel secondo periodo, le parole: «per la relativa presa d'atto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'approvazione».

L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

Art. 5. (Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari). - 1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.

2. L'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.

3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare'' ed e' soppresso l'ultimo periodo;

b) all'articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali'';

c) all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: "che i titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare'';

d) all'articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento'' sono sostituite dalle seguenti: "la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento'';

e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) e' abrogata;

f) all'articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: "gli oneri relativi ai'' e le parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere'';

g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) e' abrogata;

h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) e' sostituita dalla seguente:

"o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare...

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