LEGGE 5 novembre 2004, n. 262 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario

Coming into Force07 Novembre 2004
Published date06 Novembre 2004
Enactment Date05 Novembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/11/06/004G0299/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.261 del 06-11-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, recante disposizioni urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 novembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli ----

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 2004, N. 234

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, all'alinea le parole: "del regio decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto", alla lettera b), le parole da: "svolgono" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati" e, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:

"c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162";

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. Il presente decreto si applica anche ai concorsi per uditore giudiziario gia' banditi alla data della sua entrata in...

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