LEGGE 11 novembre 2005, n. 231 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari

Coming into Force12 Novembre 2005
Published date11 Novembre 2005
Enactment Date11 Novembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/11/11/005G0258/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.263 del 11-11-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche

agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli ---

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 2005, N. 182

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Interventi urgenti per taluni settori della produzione

agricola). - 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonche' ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della

pesca.

  1. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia

    per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unita' di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre

    2003:

    a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari

    o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;

    b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari

    o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai

    parametri di cui alla lettera a);

    c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari

    o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai

    parametri di cui alla lettera b).

  2. L'AGEA provvede ad emanare le disposizioni per l'attuazione

    degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire l'erogazione degli aiuti di cui al comma 2 non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui la riserva di 69 milioni di euro destinata ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 non venga interamente utilizzata, l'AGEA e' autorizzata a destinare le somme

    residue ai produttori di vino di cui al comma 1.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma l, pari a 109

    milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

  4. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da

    tavola, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

    aprile 2005, n. 71.

  5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005,

    n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo 1, comma 15, lettera a), della citata legge n. 311 del 2004 e'

    ridotto di 120 milioni di euro".

  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

    apportare le variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli

    interventi previsti dai commi da 1 a 5".

    Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

    "Art.1-bis. - (Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in

    relazione a situazioni di crisi). - 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995,

    n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:

    a) puo' stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a

    erogare aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21

    milioni di euro;

    b) puo' realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite

    del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e

    delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.

    Art. 1-ter. - (Ulteriori interventi del commissario ad acta

    ex-Agensud). -

  7. Nell'ambito delle disponibilita' esistenti sull'autorizzazione

    di spesa di cui all'articolo 1-bis, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia al fine di fare...

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