LEGGE 3 dicembre 2004, n. 291 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali

Coming into Force05 Dicembre 2004
Published date04 Dicembre 2004
Enactment Date03 Dicembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/12/04/004G0328/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.285 del 04-12-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2004, N. 249

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: "il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento straordinario di integrazione salariale" e le parole: "per un periodo di" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo fino a";

il comma 3 e' soppresso;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Ai lavoratori che hanno percepito l'indennita' pari al trattamento di integrazione salariale, concessa ai sensi dell'articolo 46 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono accreditati i contributi figurativi ed il trattamento di fine rapporto per i periodi di fruizione della indennita' stessa. Al relativo onere, valutato in 450.000 euro per l'anno 2004 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla...

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