LEGGE 14 luglio 1993, n. 222 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti

Coming into Force15 Luglio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/07/14/093G0300/ORIGINAL
Published date14 Luglio 1993
Enactment Date14 Luglio 1993
Official Gazette PublicationGU n.163 del 14-07-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1992, n. 335, 11 settembre 1992, n. 374, 12 novembre 1992, n. 431, 12 gennaio 1993, n. 3, e 13 marzo 1993, n. 60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e

giustizia

MANCINO, Ministro dell'interno

GARAVAGLIA, Ministro della sanita' CONTRI, Ministro per gli affari

sociali Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14

MAGGIO 1993, N. 139.

All'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 nonche' per l'istituzione di residenze collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67".

All'articolo 5, comma 1, capoverso 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico".

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