DECRETO-LEGGE 14 maggio 1993, n. 139 - Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti

Coming into Force15 Maggio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/05/15/093G0205/CONSOLIDATED/19930714
Enactment Date14 Maggio 1993
Published date15 Maggio 1993
Official Gazette PublicationGU n.112 del 15-05-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV ed i tossicodipendenti, nonche' di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della sanita' e per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 286 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:

    "Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). - 1. Non puo' essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di incompatibilita' con lo stato di detenzione. L'incompatibilita' sussiste, ed e' dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi l'incompatibilita' per infezione da HIV e' valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosita' del detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilita' puo' essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilita' il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato.

  2. Con decreto emanato dai Ministri della sanita' e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresi' stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonche' il grado di deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di incompatibilita' valutabile dal giudice.

  3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare incompatibilita' con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice puo' disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata l'incompatibilita', altrimenti ripristina la custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'articolo 299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.".

  4. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286- bis del codice di procedura penale e' emanato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 2.
  1. Nel primo comma dell'articolo 146 del codice penale e' aggiunto il seguente numero:

"3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilita' con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286- bis, comma 1, del codice di procedura penale".

Art 3.
  1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorita' abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanita' e di grazia e giustizia.

  2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art 3.
  1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV, per i quali la competente autorita' abbia disposto il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai Ministri della sanita' e di grazia e giustizia.

2. Per l'attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 nonche' per l'istituzione di residenze collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all'articolo 1, comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art 4.
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri di grazia e giustizia, della sanita' e per gli affari sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' regolata la sperimentazione di un programma di screening per HIV, in forma anonima, negli istituti penitenziari.

Art 5.
  1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). - 1. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

  2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare e' revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura.

  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale.

  5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6".

  6. Il comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' abrogato.

Art 5.
  1. L'articolo 89 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 89 (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). - 1. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

  2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare e' revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di...

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